Interrogazione a risposta scritta su inquadramento insegnanti

Interrogazione a risposta scritta su inquadramento insegnanti

AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 Per sapere – premesso che:

presso il Centro Educativo Speciale Municipale di Torino prestano servizio numerose insegnanti che hanno ripetutamente espresso la necessità di una verifica per il riconoscimento del profilo di insegnante di sostegno scuola dell’obbligo e richiesta di inserimento nella graduatoria delle insegnanti di attività di sostegno 

In particolare si sottolinea che: 

  1. sono dipendenti del Comune di Torino con l’inquadramento in Categoria C (ex VI profilo) (art.18 del c.i.a per i dipendenti da enti locali);
  2.  la mansione svolta è quelle di insegnanti presso i Centri Educativi Speciali Municipali con prestazione a tempo pieno;
  3.  i Centri educativi Speciali Municipali (CESM) furono istituiti dalla città di Torino nel 1969 rivolti all’utenza non scolarizzabile;
  4.  i Centri furono assorbiti dalla scuola materna, senza però tenere conto dell’età cronologica della fascia d’utenza cioè età obbligo scolastico dai 6 ai 14 anni;
  5.  il personale docente dei Centri Educativi è selezionato tra il personale docente operante presso la Scuola materna, in possesso dei seguenti titoli di studio: – diploma di Scuola Materna – diploma di Abilitazione Istituto Magistrale – diploma di Insegnante di Ortofrenica (condizione sine qua non) – diploma di fisiopatologia 
  6.  fino al momento dell’applicazione della Legge Quadro sull’ handicap emanata nel 1993, i Centri Educativi (dislocati in quattro diverse sedi) erano costituiti da classi con quattro insegnanti che svolgevano attività individualizzate. In questo contesto il personale docente era inquadrato con la qualifica di Insegnanti di Scuola per l’infanzia ed era previsto un orario di 30 ore settimanali di docenza più 5 ore settimanali di monte ore;
  7.  In seguito all’applicazione della legge quadro l’utenza dei Centri Educativi è accolta presso le scuole elementari o medie di Stato per cui le insegnanti collaborano con Medici Neuropschiatri dell’alunno/a, Coordinamento Handicaps del Comune, Dirigenti e Docenti della Scuola di Stato, Provveditorato e Dirigenti e Docenti dei vari centri pur rimanendo tuttavia inserite nelle declaratorie contrattuali quali Insegnanti di Scuola per l’Infanzia;
  8. nell’aprile del 1998 il Comune di Torino dispone il passaggio alla qualifica di Insegnanti di attività integrative con le seguenti disposizioni: – riduzione dell’orario di servizio settimanale a 24 ore di docenza più monte ore; – conseguente riduzione del salario mensile pari a circa L.200 mila 
  9. dal 1998 le insegnanti non hanno la nomina in Provveditorato (ogni piano educativo individualizzato P.E.I. è concordato con il Provveditorato agli Studi);
  10. nel corso dell’anno 2000 le insegnanti di attività integrative operanti presso le scuole elementari o medie di Stato vengono trasposte nella qualifica di Insegnanti di Sostegno di Scuola dell’Obbligo; le insegnanti dei Centri Educativi non beneficiano della suddetta trasposizione (per la suddetta trasposizione il Comune di Torino non subiva nessun aggravio di spesa);
  11.  in più di un’occasione gli insegnanti operanti presso i Centro Educativi hanno svolto attività di sostegno presso le Scuole Elementari e Medie di Stato. 

Si chiede quali siano le valutazioni sul problema sopracitato e quali iniziative intenda assumere al riguardo.

Sen. Maurizio Eufemi

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