Diritto societario
La seduta della VI Commissione inizia alle ore 10. IN SEDE REFERENTE (608)
Delega al Governo per la riforma del diritto societario, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito dell’esame e rinvio) Si riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri. Intervenendo in discussione generale, il senatore EUFEMI registra la circostanza che la opposizione parlamentare sembra aver deciso di non partecipare all’esame del disegno di legge, con motivazioni e atteggiamenti che appaiono strumentali e pretestuosi. Il provvedimento, come modificato dalla Camera dei deputati, realizza infatti, un importante tassello del programma riformatore predisposto dal Governo nei primi mesi della legislatura, ma, nel caso specifico, ripropone un impianto normativo e una disciplina per gran parte mutuata dalla iniziativa legislativa del passato governo.
Obiettivo principale del disegno di legge di delega è quello di riconoscere e sostenere i soggetti in grado di produrre ricchezza, assicurando alla organizzazione economica associata quel grado di flessibilità e elasticità necessario per affrontare la sfida della competitività imposta dalla globalizzazione. Egli formula poi un particolare apprezzamento per la completezza e l’approfondimento delle relazioni, condividendone ampiamente i contenuti. Passando ad esaminare le questioni di maggiore rilievo, si sofferma in particolare sulla nuova disciplina in materia di società cooperative, riassumendo i contenuti della lettera b) dell’articolo 5 comma 1, laddove si specifica che le agevolazioni fiscali si applicano alle società cooperative costituzionalmente riconosciute, individuate dal possesso dei requisiti previsti dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e che al contempo svolgano la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgano prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.
L’oratore si sofferma quindi sul contenuto e sul significato delle innovazioni introdotte dal disegno di legge di delega, consistenti principalmente nella specificazione del requisito della prevalenza del carattere mutualistico, quale condizione essenziale per caratterizzare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, facendo riferimento sia alla disciplina codicistica che alle interpretazioni della normativa tributaria in tema di agevolazioni fiscali per le cooperative. Infine, egli enumera le fattispecie cooperativistiche (cooperative agricole di trasformazione, banche di credito cooperativo, cooperative edilizie di abitazione, cooperative di lavoro e cooperative sociali) per le quali la vigente normativa fa esplicito riferimento al criterio della prevalenza.
Dopo aver passato in rassegna inoltre la normativa vigente in tema di cooperazione, egli sottolinea come la distinzione, risalente già al decreto del Capo provvisorio dello Stato del 1947 tra cooperative agevolate e quelle non agevolate, ha costituito il punto di partenza sul quale è stata costruita la disciplina di delega. Opportunamente, quindi, la norma in esame ha specificato, nel pieno rispetto del dettato costituzionale, i caratteri e i requisiti propri della organizzazione cooperativa meritevole di tutela e di sostegno, puntando ad equiparare, in prospettiva, le organizzazioni cooperative non rientranti tra quelle costituzionalmente riconosciute alle società di capitali. Il disegno di legge attua pienamente la tutela prevista dalla Costituzione, limitando pertanto il sostegno solo a quelle cooperative che prevalentemente svolgono attività nei confronti dei propri soci o che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni dei soci stessi. Passando ad esaminare invece l’art.11 concernente, tra l’altro, il reato di falso in bilancio, egli sottolinea come le innovazioni proposte trovino un ampio consenso sia tra gli imprenditori che tra i magistrati: appare più opportuno, infatti, prevedere la sanzione penale solo per le alterazioni del bilancio di entità tale da deformare l’immagine e il profilo della società . Non va infatti trascurata la circostanza che l’intervento della magistratura nel settore dei reati societari aveva avuto effetti tali da far affermare l’equazione, del tutto fuorviante, tra falso in bilancio, il reato di corruzione e il pagamento di tangenti.
Molto opportunamente la disciplina in esame specifica le fattispecie di reato e le condotte ritenute offensive, condizionandone l’emergenza alla verifica concreta del danno, e differenziando tra società quotate e società non quotate. In conclusione, egli esprime un convinto apprezzamento convinto sul disegno di legge nel suo complesso.