Cooperative e art.5

Cooperative e art.5

EUFEMI (CCD-CDU: BF). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, senatori, la votazione dell’articolo 5 consente di rompere la monotonia dei nostri lavori, di un’Aula trasformata in votificio. 

Ieri il senatore Manzella, con la consueta eleganza dialettica, ha cercato di portare sull’articolo 5 relativo alla cooperazione argomenti forti rispetto ad una battaglia parlamentare portata avanti dal centrosinistra con un armamentario ormai vecchio, obsoleto. Non ritroviamo in questo provvedimento alcuna ferita né al pluralismo né alla Carta costituzionale. La questione posta dal centrosinistra è del tutto fuorviante e tende a coprire le cooperative spurie, ossia quelle che non solo non dovrebbero fruire delle agevolazioni in futuro, ma che in passato hanno fruito di provvidenze a vario titolo, in modo del tutto illegittimo, falsando la concorrenza. Infatti, sin dal 1947, proprio per volere della Costituzione, le cooperative si dividono in due grandi ripartizioni: quelle agevolate e quelle non agevolate. Quindi, la questione del “costituzionalmente riconosciute” è inconsistente in quanto la Costituzione, nel riconoscere “la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”, imponendo al legislatore di promuoverle e di favorirne l’incremento con i mezzi più idonei, non poteva che riferirsi alle cooperative agevolate oggi qualificate “costituzionalmente riconosciute”. In conseguenza di ciò, al di là del nome, nulla è cambiato dal punto di vista formale, mentre sul lato sostanziale è stato aggiunto l’ulteriore requisito della “prevalenza”. L’aggiunta di un ulteriore requisito non può incidere sulla costituzionalità. Pertanto, l’introduzione del requisito della prevalenza non può essere vista come un segno distruttivo e non vi è alcuna ferita né al pluralismo né alla Costituzione o cancellazione della funzione sociale della cooperazione perché già oggi nel nostro ordinamento per taluni settori è presente e nessuno mai ha avanzato critiche. L’estensione del requisito ad altri settori viene vista male dal centro?sinistra perché ovviamente scoperchia la pentola sulle molte cooperative spurie che notoriamente ha sempre difeso. La cooperativa si differenzia dalle altre società perché deve avere uno scopo prevalentemente mutualistico, deve essere cioè una società che effettua servizi ai soci. Per tale motivo il legislatore ha previsto agevolazioni consistenti. Se però la cooperativa opera solo marginalmente con i soci, privilegiando quindi i rapporti con i terzi, allora è uguale a qualsiasi altra società e conseguentemente deve avere lo stesso trattamento di queste ultime. Ossia, non basta chiamarsi cooperativa per avere le agevolazioni, ma occorre anche esserlo. Ovviamente, va concesso ai peccatori un termine per ravvedersi, trascorso il quale però, senza il ravvedimento è necessario trattarle diversamente. La cooperazione è una grande risorsa per il nostro Paese, ma quella vera e non quella spuria difesa erroneamente in questi giorni. Se fino ad oggi cooperative spurie hanno goduto delle agevolazioni, hanno anche attentato alla vita delle cooperative mutualistiche, tant’è che ogni volta che il legislatore ha soppresso le agevolazioni per le cooperative lo ha fatto per punire le cooperative false. Ebbene, è giunta l’ora di distinguere e di riservare loro dei trattamenti diversi. Con queste motivazioni il gruppo CCD-CDU: BF esprime il convinto voto favorevole all’articolo 5 del provvedimento, nel quadro dell’ammodernamento del diritto societario finalizzato alla crescita dell’economia, dell’occupazione e della società civile. 

(Applausi dal Gruppo CCD-CDU:BF. Congratulazioni).

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