Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

IN SEDE REFERENTE

 (129) GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra. 

(377) BONATESTA ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra. (Esame congiunto e rinvio)

 Il senatore BONAVITA chiede al Presidente Castellani di verificare la presenza del numero legale per esaminare i disegni di legge in titolo. Il Presidente CASTELLANI ricorda che l’articolo 30, comma 1, del Regolamento, non prevede l’accertamento del numero legale all’inizio della seduta per l’esame dei disegni di legge in sede referente. Riferisce alla Commissione il senatore EUFEMI, il quale ricorda in premessa che egli, unitamente ai senatori Longhi, Magnalbò, Pedrizzi e Costa, ha aggiunto la firma al disegno di legge n. 129, attestando così la piena condivisione della maggioranza dei contenuti di tale proposta di legge. 

Egli ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione ha affrontato la problematica dell’adeguamento dei trattamenti a favore dei pensionati di guerra, esaminando prima i disegni di legge 1614 e connessi e poi il disegno di legge 4677; nel primo caso, il disegno di legge è stato definitivamente approvato (legge 18 agosto 2000, n. 236), mentre nel secondo caso, il disegno di legge, trasmesso alla Camera dei deputati, non è stato approvato per la sopravveniente chiusura della legislatura.

 Il disegno di legge n. 129, che ripropone i contenuti dell’atto Senato 4677, è stato sollecitamente iscritto all’ordine del giorno della Commissione, confermando l’attenzione della stessa per la specifica tematica dell’adeguamento delle pensioni di guerra, in particolare per il trattamento riservato alle vedove e agli orfani dei caduti in guerra. In sintesi, il disegno di legge, modificando la tabella G e la tabella N annessa al Testo Unico della normativa in materia di pensioni di guerra, prevede l’incremento dei trattamenti economici dei soggetti su indicati, nei limiti delle risorse finanziarie preordinate, quantificate in lire 25 miliardi per il 2002 e 48 miliardi per l’anno 2003. Rispetto alla tematica complessiva del riordino dei trattamenti pensionistici di guerra, gli incrementi previsti dal disegno di legge n. 129 sono certamente parziali e rispondono solo in parte alle esigenze e alle aspettative di una categoria meritevole di particolare attenzione da parte del Parlamento, e tuttavia egli ritiene essenziale, per superare i ritardi accumulati nel passato, procedere celermente nell’esame di tale provvedimento, in vista di una misura di definitivo ristoro, in grado di coinvolgere anche la categoria dei superinvalidi. 

Egli dà poi conto dei contenuti del disegno di legge n. 377, facendo peraltro presente che esso, oltre a rinnovare le misure a favore delle vedove e degli orfani, reca altre disposizioni non sovrapponibili al disegno di legge illustrato in precedenza. Tutto ciò considerato, propone alla Commissione di assumere come testo base il disegno di legge n. 129, auspicando nel contempo la formazione del più ampio consenso al fine di proporre il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante.

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