Mozione su Ordini Professionali

Mozione su Ordini Professionali

Il Senato, premesso che, Il DPR 328/01, esaminato dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001, approvato il 5 giugno 2001 dal Governo Amato e pubblicato nella G.U. n. 190 S.O. del 17 agosto 2001, nonostante i rilievi del Consiglio di Stato in merito ad una serie di disposizioni del Titolo I, collegati in maniera piuttosto vaga che andrebbero riformulate in modo più logico e coerente circa particolari aspetti della professione, e per quanto riguarda il titolo professionale laddove “l’appellativo junior rappresenta una soluzione alquanto problematica poiché il siffatto appellativo, serve normalmente a distinguere nell’ambito di una stessa classe, livelli di anzianità progressivi ai quali corrisponde una diversa esperienza professionale”. Lo stesso Consiglio di Stato invita l’Amministrazione a voler considerare, se – in luogo di una esplicita indicazione delle competenze – non sia il caso di fare un riferimento – ove possibile – alle competenze fissate per legge. Tale decreto rappresenta la fase attuativa di una profonda modifica dei percorsi formativi universitari, voluta dalle università e da altre realtà estranee al mondo delle professioni, che gli Ordini professionali non hanno mai condiviso e che introduce nuove professionalità senza prevederne la regolamentazione . Valutato che si debba provvedere con urgenza alla riforma delle professioni, in quanto il DPR 328/01 interviene con superficialità ed incompetenza in settori particolarmente delicati per lo sviluppo del Paese, non affronta i veri problemi della riforma, accresce le contraddizioni e fa emergere ulteriori difficoltà, aggiungendo elementi di confusione e dequalificazione nell’ambito delle competenze professionali. Il testo del decreto, modificando le competenze relative ai diversi ambiti professionali, è in contraddizione con le sue stesse premesse, posto che il comma 2 dell’articolo 1 prevede espressamente che le norme contenute nel regolamento non modifichino l’ambito della normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione. Valutata altresì l’opportunità, che il decreto in questione venga abrogato o, in alternativa, venga radicalmente modificato sulla base del presupposto che ci sia correlazione tra percorsi formativi e competenze da definire dall’appartenenza a specifici Albi professionali. 

Nell’attuale stesura le competenze indicate dal DPR non soltanto non corrispondono a quelle proprie dei singoli Ordini e Collegi professionali, ma non corrispondono neppure a quelle indicate dalle leggi vigenti, quali il DM 509/99 e la L. 127/97 sui decreti d’area (che contengono precise indicazioni in relazione alle attività professionali collegate a ciascuna area). Per quanto riguarda in particolare la professione di ingegnere possono essere evidenziate le seguenti discrasie e contraddizioni: 

1. La possibilità per i laureati triennali di iscriversi, a scelta, ad un Ordine o ad un Collegio comporta la possibilità di coesistenza all’interno di uno stesso organismo di professionisti con le stesse competenze, ma con percorsi formativi diversi. Ci sono infatti 6 lauree triennali, di cui alcune non “tecniche” (metodologie fisiche, analisi chimico-biologiche, chimica, informatica, scienze e tecniche cartarie, tecnologie alimentari) che permettono l’iscrizione al Collegio dei periti industriali – acquisendo in pratica pressoché tutte le competenze tecniche dell’ingegnere industriale – ma non permettono l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri. Ci sono due lauree triennali ( edilizia, ingegneria delle infrastrutture) che portano, a scelta dell’interessato, all’iscrizione all’Ordine degli ingegneri o al Collegio dei geometri , e 12 lauree triennali che portano, a scelta dell’interessato, all’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri o al Collegio dei periti industriali. Tale situazione, oltre a creare un’enorme confusione, è in contrasto con le premesse del decreto affermando che gli ambiti professionali devono essere correlati “al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo” . 

2. Gli ingegneri provenienti dalla categoria 4/s (architettura ed ingegneria edile) si possono iscrivere all’albo dei dottori Agronomi e Forestali acquisendo così competenze che non derivano dal loro percorso formativo. 

3. a) Gli ingegneri edili, pur avendo seguito un solo determinato percorso formativo, possono acquisire competenze differenti a seconda che si iscrivano all’albo degli architetti (urbanistica, beni vincolati, ecc.) o degli ingegneri (infrastrutture, geotecnica, idraulica, ecc.) b) Viceversa l’architetto che non segue un percorso formativo adeguato all’Ingegneria civile si può iscrivere all’albo degli ingegneri nel settore civile e ambientale acquisendo competenze che non gli sono proprie. 

4. La laurea in informatica, che si consegue in una facoltà scientifica e non tecnica da cui sono escluse le discipline di carattere tecnico-progettuale, permette l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri, con la quale gli informatici possono attribuirsi le competenze dell’intero settore dell’informazione dell’albo degli ingegneri, quali progettazione e direzione lavori nel campo dell’elettronica, delle telecomunicazioni ecc. 

5. Ai laureati specialistici geologi viene attribuita competenza nel campo delle relazioni geotecniche senza alcuna preparazione che derivi dal loro percorso formativo. Inoltre è contemplata la competenza nel campo della “progettazione” degli interventi geologici, non prevista dalla normativa attuale. Infine, sono contemplati discipline per le quali manca un adeguato supporto formativo, quali i “rilievi topografici”, la direzione “di tutte le attività a cielo aperto, in sotterraneo e in mare”, la direzione di laboratori geotecnici, ecc. 

6. Viene attribuita competenza nel campo della progettazione (anche edilizia) a categorie professionali prive di qualsiasi base formativa adeguata, come i Dottori Agronomi e Forestali (in campo rurale) e i Chimici (per la progettazione di laboratori e impianti). 

7. Nel campo dei beni vincolati gli architetti sono considerati competenti per la parte tecnica (in particolare impiantistica), senza una adeguata preparazione che derivi dal loro percorso formativo. L’importanza della riforma e delle sue conseguenze sui cittadini e sui professionisti richiede che, pur nell’urgenza che l’attuale situazione impone, non si prescinda, per quanto riguarda in particolare la professione dell’ingegnere, da un fattivo confronto con i soggetti interessati. Tutto ciò premesso Impegna il Governo a sospendere l’efficacia del D.P.R 328/01. 

Eufemi Moncada Cirami Compagna Forlani Sudano Tarolli Borea Lauro Meleleo Sodano Calogero

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