Interrogazione sulle cartelle pazze e risposta del Governo

Interrogazione sulle cartelle pazze e risposta del Governo

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. 

Con l’interrogazione presentata dal senatore Eufemi, nel premettere che la disposizione normativa (articolo 17, comma 1, della legge 13 aprile 1977, n. 114) che consentiva ai coniugi di presentare la dichiarazione dei redditi congiunta è stata abrogata, egli lamenta la notifica di numerose cartelle di pagamento, a titolo di responsabilità solidale del pagamento dell’imposta, a coniugi che a suo tempo si erano avvalsi di tale modalità, ma per i quali, nel frattempo, sono intervenuti mutamenti nei rapporti coniugali.

In considerazione di ciò, l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere per evitare che si configuri tale responsabilità solidale.

Al riguardo, si fa presente che è stata espressamente abrogata (dall’articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998), a decorrere dal 1° gennaio 1999, soltanto la disposizione che prevedeva la facoltà dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, di presentare su un unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi (ovvero il comma 1, dell’articolo 17, della legge n. 114 del 1977).

Si evidenzia, peraltro, che l’articolo 17 della suddetta legge prevede espressamente al comma 5 che “i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito” non si tratta, quindi, di un’abrogazione integrale.

Ciò posto, giova innanzitutto evidenziare che con la riforma del sistema di riscossione mediante ruolo, attuata con il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entrata in vigore il 1° luglio 1999, la disciplina dell’esecuzione coattiva tributaria si è allineata a quella dell’esecuzione civile mediante il recepimento, con talune limitazioni, delle disposizioni processuali civilistiche relative all’opposizione all’esecuzione nonché agli atti esecutivi, con conseguente giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

Resta, peraltro, la possibilità per il contribuente di contestare la cartella di pagamento, quale atto impositivo, davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Quindi, nel nuovo contesto normativo così delineato, la disposizione richiamata nell’interrogazione (articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) è stata abrogata dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 46 del 1999 (che sostituisce il Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel quale è appunto ricompresa la suddetta norma).

Per quanto concerne, in particolare, la notifica delle cartelle di pagamento ad entrambi i coniugi, l’Agenzia delle entrate ha rilevato che detta modalità di notifica discende, quale conseguenza logica prima ancora che giuridica, dalla dichiarazione presentata a suo tempo dagli stessi coniugi, in qualità di condebitori in solido. Pertanto, non possono assumere rilievo mutamenti sopravvenuti nel rapporto tra gli stessi. Quindi, se qualche incongruenza c’è stata, questa deriva dalla posizione precedente.

Peraltro, il regolamento sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998), nel disporre l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 17 della legge n. 114 del 1977, non poteva incidere sul regime delle responsabilità e, tanto meno, con effetto retroattivo sulle dichiarazioni dei redditi congiunte già presentate.

Occorre peraltro osservare che la notifica ad entrambi i soggetti soddisfa esigenze di trasparenza dell’atto amministrativo, consentendo a ciascuno dei contribuenti di esercitare, anche separatamente, il diritto di difesa, nei termini previsti, con effetti sulla cartella identica notificata all’altro coniuge.

Il diritto di difesa del contribuente può peraltro essere adeguatamente salvaguardato, nelle obbligazioni tributarie solidali, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria ometta di notificare l’atto impositivo (avviso di accertamento o cartella di pagamento) a tutti i coobbligati. Ed invero, la giurisprudenza ritiene pacificamente applicabile alle obbligazioni tributarie solidali, in mancanza di un’autonoma e specifica disciplina, la regolamentazione della solidarietà civilistica recata dagli articoli 1292 e seguenti del codice civile; con la conseguenza che l’atto impositivo potrà avere effetti sfavorevoli (secondo i principi di cui all’articolo 1306 del codice civile) solo nei confronti del coobbligato che, pur essendo destinatario della notifica, non lo abbia tempestivamente impugnato.

Resta, così, impregiudicata la posizione degli altri condebitori cui l’atto non sia stato notificato e che lo abbiano regolarmente impugnato. In questo senso, vi è una giurisprudenza costante della Cassazione e della Commissione tributaria di Bolzano.

Va poi rilevato che la vigente disciplina del contenzioso tributario prevede, quali “antidoti” processuali contro il rischio della difforme definizione del rapporto obbligatorio in presenza di più coobbligati, gli istituti dell’intervento e della chiamata in causa. L’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario, prevede infatti che: “Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”. Il comma 2 stabilisce che: “Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti” interessati “è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza”.

Infine, l’articolo 45 del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 prevede l’estinzione del processo se: “le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”. Quindi, in sostanza il meccanismo previsto dall’attuale legislazione è a garanzia del coniuge che eventualmente non abbia avuto informazione dell’iter della dichiarazione.

Alla luce di quanto mi sono permesso di esprimere, credo che i timori espressi dall’interrogante possano ritenersi superati in considerazione dei rimedi, procedimentali e processuali, previsti dal vigente sistema tributario a tutela – come dicevo prima – del diritto di difesa del coobbligato.

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, sono parzialmente soddisfatto della risposta del Sottosegretario, perché, nel merito, si tratta certamente di una risposta burocratica, ma con la burocrazia non risolviamo i problemi che affliggono i cittadini. Questo dimostra quanta strada occorra percorrere ancora per migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti e per ripristinare un clima di fiducia.

Il problema delle cartelle pazze da tempo affligge i contribuenti italiani, i quali spesso si vedono perseguiti, in ogni caso infastiditi, da atti esecutivi fiscali che, nella stragrande maggioranza dei casi, si riferiscono ad esiti di anomalie del sistema informativo dell’anagrafe tributaria gestita dalla SOGEI, sulla quale in ogni caso occorrerà ritornare. Infatti è incomprensibile che la SOGEI passi da mano pubblica a mano privata, da Colaninno a Tronchetti Provera, ed il Parlamento non abbia la disponibilità di questi dati.

I contribuenti, quindi, sono spesso costretti a defatiganti file presso gli sportelli degli uffici tributari e in molti casi gli stessi contribuenti, in relazione all’esiguità degli importi richiesti in pagamento, rinunciano ad avere chiarimenti e preferiscono recarsi agli uffici postali per pagare gli importi delle cartelle esattoriali.

Questa è la situazione. I call center delle agenzie delle entrate sono quasi sempre irraggiungibili (basta fare una prova e chiamare), specialmente nel periodo in cui imperversano le cartelle esattoriali. Quanto a tali cartelle, si dà atto che solo recentemente la loro modulistica è stata modificata, con maggiore attenzione per i destinatari delle stesse, fornendo ai contribuenti più chiari e dettagliati elementi sul debito d’imposta che si pretende in pagamento.

Quindi, noi auspichiamo che per l’avvenire si trovino soluzioni che tengano conto delle difficoltà e dei disagi cui sono costretti i contribuenti molte volte per minime infrazioni, quasi sempre formali, quando sono raggiunti da queste cartelle esattoriali. Diamo atto, comunque, al Governo che la maggiore diffusione del modello 730 potrà per l’avvenire eliminare altre fastidiose notifiche.

Per rientrare nel merito dell’interrogazione presentata, ricordo che tali cartelle e i conseguenti atti esecutivi sono stati notificati a due coniugi – lo ribadisco – i quali non hanno più presentato dichiarazione congiunta in quanto il precedente Governo, malgrado le insistenze dei Gruppi parlamentari di opposizione, abolì la cosiddetta dichiarazione congiunta introducendo il modello unico di dichiarazione dei redditi, che può essere presentato singolarmente dai coniugi.

Ci saremmo aspettati, a fronte di tale modifica normativa, una conseguente modifica anche della parte legislativa prima ricordata dal Sottosegretario, quindi non si tratta soltanto del diritto alla tutela (come appunto lei ha sottolineato), ma anche della necessità di modificare gli atti conseguenti.

A fronte di quella modifica normativa, peraltro attuata con regolamentazione amministrativa, disattendendo norme legislative mai abrogate espressamente, assistiamo al caso che un coniuge si vede perseguito per inadempienze o irregolarità fiscali, perpetrate magari dall’altro coniuge, con la conseguenza che a chi ha avuto l’avvedutezza di separare, oltre che fiscalmente anche civilmente, le proprie posizioni patrimoniali, viene ingiunto di pagare debiti d’imposta derivanti da irregolarità a lui non imputabili.

Non so quanto sia esteso a livello nazionale questo fenomeno, perché naturalmente a noi giungono soltanto segnalazioni da varie parti d’Italia e non abbiamo presente la complessità della questione. Però è urgente chiarire che tali comportamenti dell’Amministrazione devono essere prontamente condotti ad una più sentita esigenza di non creare ingiusti ed evitabili fastidi ai contribuenti.

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