Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra
IN SEDE DELIBERANTE
(129) GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra. (377) BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra. (1319) PEDRIZZI. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra. (Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Si riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 12 giugno scorso.
Il relatore EUFEMI dà conto dell’esito dei lavori del Comitato ristretto e delle deliberazioni assunte dallo stesso, da ultimo, nella riunione testé conclusasi. Il Comitato ristretto ha approvato all’unanimità un testo unificato, di cui egli illustra analiticamente le disposizioni.
E’ stato confermato l’incremento degli importi annui dei trattamenti dei congiunti dei caduti – le vedove e gli orfani minorenni e gli orfani maggiorenni in stato di disagio economico – , così come recita la tabella G annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: l’importo dell’incremento è di 60 euro.
E’ stato confermato, inoltre, l’incremento degli importi per i soggetti aventi diritto identificati dalla tabella N del testo unico citato, e cioè le vedove e gli orfani degli invalidi deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata: il Comitato ristretto ha confermato l’obiettivo di riequilibrare i trattamenti di reversibilità tra le categorie di soggetti aventi diritto, prevedendo di limitare l’incremento degli importi alla 2°, alla 3°, alla 4°, alla 5° e alla 6° categoria, elevando il rapporto percentuale tra pensioni dirette e pensioni di reversibilità. Per le categorie 7° e 8°, invece, gli importi sono gli stessi degli anni precedenti. Si prevede, inoltre, che sugli aumenti corrisposti, cioè solo sugli incrementi degli importi, non si applichi l’adeguamento automatico previsto dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656. Va chiarito che l’incremento previsto dalla citata legge è implicitamente confermato per le categorie 7° e 8° dei trattamenti di cui alla tabella N, che non sono interessate dall’aumento previsto dal comma 2. In quanto alla norma di copertura finanziaria, dà atto al Governo di essersi adoperato affinché fosse assicurata la integrale copertura degli oneri previsti, in modo da ristorare, anche se in misura non certamente adeguata alle aspettative degli interessati, le categorie meritevoli di attenzione.
Egli sottolinea che il testo unificato ripropone le stesse disposizioni dei disegni di legge n. 129 e n. 1319, anch’essi identici (fatta eccezione per una precisazione al comma 2) e gran parte delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 377. La norma di copertura, invece, è integralmente sostituita. Rimangono ancora da affrontare le numerose e pressanti questioni relative ai trattamenti dei grandi invalidi, non ultima quella dei trattamenti di reversibilità per tali soggetti.
Egli informa, infatti, che il Comitato ristretto ha valutato attentamente la possibilità di modificare i disegni di legge in esame, al fine di inserire un’ulteriore disposizioni concernente l’assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi: peraltro, in ragione della insufficienza delle risorse preordinate a coprire gli oneri aggiuntivi derivanti da tale disposizione, ma anche in considerazione che l’incremento degli importi annui assegnati agli aventi diritto di cui alla tabella G del Testo Unico in materia di pensioni di guerra concerne anche le vedove dei grandi invalidi, il Comitato ristretto – suo malgrado – ha deciso di non poter considerare positivamente tale questione.
Egli conclude quindi auspicando che, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva possano essere messi all’ordine del giorno i disegni di legge riguardanti complessivamente la materia dei trattamenti pensionistici di guerra.