(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo

(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore EUFEMI, il quale riepiloga in premessa gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto legge, facendo presente che i maggiori effetti derivano dall’articolo 1 comma 1, lettera b), relativo alla deducibilità delle minusvalenze relative a immobilizzazioni finanziarie, nonché dalle modifiche alla disciplina della dual income tax e delle misure sulla deducibilità degli accantonamenti per le imprese di assicurazioni. Si tratta di una pluralità di interventi che hanno un immediato impatto sulle imprese poiché si applicano all’anno di imposta in corso ed influenzano anche i criteri di determinazione dell’acconto di novembre. Poiché la finalità è quella di recuperare gettito compensando le minori entrate dell’autoliquidazione dell’IRPEG di luglio, fa presente che tale contrazione va ricondotta alla caduta degli utili registrata dalle imprese nel 2001 rispetto al 2000, ma anche all’incidenza della rivalutazione dei beni aziendali introdotta dal precedente Governo e prorogata dall’attuale Esecutivo. Commenta poi positivamente le disposizioni del decreto-legge in favore delle imprese, in particolare quelle che consentono di eliminare in radice le liti con l’Amministrazione finanziaria in ordine alla utilizzazione fiscale dei disavanzi da annullamento emergenti da operazioni di fusione e scissione e quelle che ripristinano il credito di imposta per le nuove assunzioni per il periodo da luglio a dicembre 2002. Per valutare compiutamente il provvedimento occorre considerare che esso si inserisce in un quadro economico finanziario che presenta alcune criticità. In ogni caso, non può essere sottaciuta la circostanza che le imprese sono chiamate a reperire risorse aggiuntive, ed impreviste, proprio per tener conto delle disposizioni introdotte dal decreto-legge a ridosso della scadenza di novembre. Solleva infatti il problema della difficoltà per le imprese a reperire in tempi rapidi le informazioni necessarie per applicare la norma sulla deducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni. Su tale aspetto egli sottolinea che ragioni di equità e certezza del diritto avrebbero dovuto consigliare una tempistica diversa e rendere applicabile tale disciplina a partire dall’ultimo bilancio disponibile delle società partecipate. Comunque, sarebbe stato più opportuno coordinare la norma concernente le svalutazioni operate sulle partecipazioni immobilizzate con quanto previsto nel disegno di legge di riforma del sistema tributario. In merito a tali disposizioni sarebbe opportuno prevedere un regime transitorio volto a ridurre le difficoltà per le imprese e a rafforzare l’incentivo ed adattare le strutture finanziarie in modo coerente col nuovo regime impositivo. Per quanto riguarda invece le modifiche della disciplina della dual income tax, fa presente che tale disciplina agevolativa è stata utilizzata in misura prevalente dalle imprese di grandi dimensioni, ubicate in gran parte nel Nord del Paese ed operanti nel settore dei servizi: si tratta di indicazioni significative per capire l’efficacia di tale disposizione tributaria. Passando ad analizzare le disposizioni in tema di riscossione, va tenuto presente che esse hanno diretta influenza sul complessivo sistema, sia sotto il profilo dell’equilibrio economico delle aziende che sotto l’aspetto più prettamente operativo della loro attività. Le misure proposte dal Governo vanno quindi nella direzione di tener conto delle esigenze del sistema, ma occorre evidenziare che la percentuale di penalizzazione degli aggi prevista per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di riscossione (che, la Camera ha ridotto dal 30 al 20 per cento), risulta ancora troppo elevata, soprattutto se si tiene conto che detti obiettivi sono stati oggettivamente fissati ad un livello eccessivamente alto e con rischi per il raggiungimento dell’equilibrio economico delle gestioni. Egli sollecita peraltro il Governo a compiere un ulteriore approfondimento sulla portata delle norme introdotte dalla Camera dei deputati con i commi da 2-sexies in poi dell’articolo 4. Sottolinea poi con forza l’urgenza di coordinare le disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate locali con la normativa generale in tema di riscossione delle entrate erariali. Emergono inoltre problematiche particolarmente delicate in ordine alla riservatezza e all’utilizzo delle informazioni in relazione alla facoltà di accesso ai dati disponibili presso il sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze in conseguenza dell’estensione di tale facoltà ai comuni ed ai soggetti riscossori. L’oratore quindi, riepilogando le osservazioni critiche preannunzia la presentazione di specifici emendamenti in Assemblea concernenti in particolare le disposizioni recate dall’articolo 1. Il giudizio complessivamente positivo sulle finalità del decreto-legge non va quindi disgiunto da una valutazione critica su numerosi punti, né può far sottacere le forti perplessità della propria parte politica circa il metodo seguito dal Governo per proporre nuove disposizioni in campo tributario. Gli obiettivi di semplificazione e di tutela dell’affidamento del contribuente sono certamente lontani dall’essere conseguiti, soprattutto a causa del continuo ricorso della decretazione d’urgenza. Egli invita quindi il rappresentante del Governo e la Commissione a riflettere sulla necessità di modificare il decreto-legge, evitando scorciatoie e soluzioni affrettate, soprattutto per quelle disposizioni che sono state approvate dalla Camera dei deputati senza il necessario approfondimento. Egli respinge naturalmente la proposta di non convertire in legge il decreto, ma riterrebbe profondamente errato non apportare modifiche al testo in esame.

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