Intervento in Commissione Affari Costituzionali  (1545) Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Intervento in Commissione Affari Costituzionali  (1545) Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Il senatore EUFEMI, illustrando gli emendamenti 5.4, 5.7, 5.5 e 5.6, richiama l’attenzione del relatore e del Governo sulla necessità di precisare che la riallocazione delle funzioni riguarda solo quelle dello Stato e delle Regioni, non quelle delle autonomie funzionali alle quali, anzi, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, possono essere attribuite ulteriori funzioni. In particolare l’emendamento 5.6 è volto a far rientrare le Camere di commercio nell’orbita di protezione della sussidiarietà orizzontale, al pari delle università e delle autonomie scolastiche. Ricorda, in proposito, che la Corte Costituzionale ha definito le Camere di commercio come enti che si collocano in una posizione intermedia fra lo Stato e gli enti territoriali, assolvendo la loro attività secondo modalità che si situano tra le regole pubbliche e quelle dell’autonomia privata. 

Trattandosi di enti autonomi di diritto pubblico, potrebbe sostenersi, a suo avviso, che l’ordinamento delle Camere di commercio rientra nella sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g), il che consente di evitare una disciplina diversificata a seconda delle Regioni. Infine, la natura di enti che riflettono l’autonomia dei privati permetterebbe di riconoscere alle Camere di commercio il particolare favore previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

Il presidente PASTORE, relatore, convenendo con la proposta illustrata dal senatore Eufemi, osserva che una formulazione più ampia sull’autonomia funzionale consentirebbe di comprendere altri soggetti, oltre alle Camere di commercio.

Il senatore EUFEMI osserva che la soppressione di tutte le forme di controllo non costituisce un fattore di migliore funzionamento degli enti locali, alcuni dei quali, tra l’altro, non sono in grado di organizzarsi autonomamente per lo svolgimento di controlli di gestione.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545

Art. 5

5.4 EUFEMI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “provvedono a conferire le funzioni amministrative”, inserire le seguenti: “da loro”. __________________________

5.7 EUFEMI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “tenendo conto”, inserire le seguenti: “anche ai fini dell’assegnazione di ulteriori funzioni”. __________________________

5.5 EUFEMI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “enti di autonomia funzionale”, inserire le seguenti: “cui sono assegnate ulteriori funzioni secondo gli stessi criteri”. __________________________

5.6 EUFEMI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “attività amministrative di interesse generale da parte di”, inserire le seguenti: “Camere di commercio”.

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