Fondazioni bancarie
(2343) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. (Seguito dell’esame e rinvio)
Interviene quindi il senatore EUFEMI, il quale ricorda in premessa il lusinghiero successo in tema di gettito di tutte le misure di clemenza fiscale introdotte dalla legge finanziaria per il 2003. Purtuttavia sottopone all’attenzione del relatore e del rappresentante del Governo l’esigenza di ricomprendere nella definizione agevolata, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche le controversie relative ai mancati adempimenti formali relativi alle agevolazioni tributarie connesse a tali imposte.
Ricorda infatti che l’articolo 11 della legge finanziaria per il 2003 consentiva solo la definizione agevolata dei procedimenti di valutazione di valori dichiarati dei beni oggetto degli atti pubblici e delle scritture private registrati entro il primo gennaio 2003. Con le modifiche apportate con il decreto-legge n. 282, da un lato, è stata ampliata la possibilità di definire in via di sanatoria anche le violazioni relative alle agevolazioni tributarie riferite alle imposte indirette, mentre è stata esclusa la possibilità di riduzione delle maggiori imposte, come invece è previsto per le altre misure di sanatoria. Osserva che tale questione inerisce direttamente le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, per la formazione della piccola proprietà contadina nonché alle agevolazioni del settore delle cooperative. Sempre in merito alla riapertura dei termini delle disposizioni di sanatoria fiscale, alcuni problemi applicativi potrebbero inoltre sorgere per i soggetti che intendono avvalesi della proroga e operare le regolarizzazioni contabili avendo già approvato il bilancio relativo all’esercizio 2002.
Per quanto riguarda invece il rientro dei capitali dall’estero non ritiene opportuno modificare il testo proposto dal Governo. Anche in relazione alle disposizioni di compensi per l’attività di riscossione l’oratore ritiene che si tratti di una disposizione una tantum necessaria. Passando a commentare quindi le norme in materia di fondazioni bancarie, fa presente al senatore Castellani che la Camera dei deputati sta per iniziare l’esame del disegno di legge di riforma organica della materia e che l’urgenza della disposizione proposta dal Governo trova fondamento nella circostanza che il 15 giugno 2003 sono scaduti i termini, previsti dal decreto legislativo n. 153 del 1999, entro i quali le fondazioni avrebbero dovuto dismettere le partecipazioni della società bancaria conferitaria, completare la cessione dei diritti reali sui beni immobili non strumentali e godere quindi dei benefici fiscali sulle plusvalenze realizzate dalle fondazioni stesse dalla cessione delle partecipazioni nella banche conferitarie.
Dopo aver ricordato la legislazione succedutasi dal 1990 in poi in tema di fondazioni bancarie, sottolineando come tale processo abbia creato valore per il sistema bancario garantendone la stabilità, l’oratore fa presente che attualmente solo venti fondazioni su ottantanove abbiano ancora una partecipazione di maggioranza nella quota conferitaria e che la quota di tali fondazioni è pari al 5,5 per cento e le relative banche rappresentano una quota dell’1,8 per cento sul totale attivo del sistema bancario. In dieci anni, quindi, la percentuale delle partecipazioni bancarie sull’attivo è sceso a circa il 41 per cento, mentre circa il 55 per cento è destinato ad attività fruttifere. Risulta poi di particolare rilievo la circostanza che la redditività netta del patrimonio delle fondazioni sia stata nel biennio 2000-2001 superiore al 5 per cento. Dall’incremento della redditività consegue una crescita dell’attività erogative, se si tiene conto che l’importo complessivo destinato all’erogazione del 1993 al 1999 è pari a quello destinato dalle fondazioni alle attività erogative nel biennio 2000-2001. L’analisi dell’attività delle fondazioni bancarie mostra come quasi tutte abbiano destinato ai primi due settori di intervento almeno il 60 per cento delle erogazioni. Inoltre, esse hanno destinato la quasi totalità delle risorse disponibili alla regione o alle province nelle quali esse operano. Il bilancio del biennio 2000-2001 mostra, inoltre, come le erogazioni siano state destinate al comparto dell’arte e della cultura (34,1 per cento) ai servizi alla persona (34,4 per cento) ed al sostegno al volontariato (10,7 per cento). Tali dati positivi non debbono far dimenticare l’esigenza di apportare ulteriori correzioni al testo del decreto-legge, innanzitutto per quanto riguarda la cessione dei diritti reali sugli immobili strumentali, nel qual caso auspica che alle fondazioni sia consentita la possibilità di detenere tali immobili, anche se in misura definita, senza ulteriori proroghe.
Si tratta di tenere conto infatti sia dell’effettiva utilizzazione delle fondazioni degli immobili non strumentali sia del positivo apporto in termini patrimoniali registrato dalle fondazioni nel settore degli investimenti in immobili, con una diversificazione opportuna del proprio portafoglio. Per quanto riguarda invece i benefici fiscali sulle plusvalenze realizzate dalle fondazioni, la proroga del termine dal 15 giugno al 31 dicembre 2004 non appare adeguata a consentire alle fondazioni di utilizzare al meglio il periodo di tempo loro assegnato per cedere le partecipazioni detenute nella banca conferitaria.
Un’ulteriore questione concerne poi le fondazioni di piccole dimensioni: si tratta di una norma attesa dagli operatori e certamente positiva, che andrebbe eventualmente migliorata con l’indicazione della data da utilizzare per definire il valore del patrimonio quale parametro della identificazione della dimensione stessa. Da ultimo, l’oratore si sofferma a commentare la disposizione in materia di gare indette dalla Consip S.p.a..
Facendo riferimento alle analisi compiute dalla Corte dei conti sullo strumento innovativo della centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nella pubblica amministrazione, osserva che tale meccanismo, originato dalla condivisibile obiettivo di ottenere consistenti risparmi sul fronte della spesa corrente, abbia ingenerato un notevole contenzioso tra gli enti locali e la società in questione. Andrebbe quindi individuata una soglia minima di valore delle gare per le quali escludere l’intervento della Consip S.p.a.
Conclude esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo del provvedimento, auspicandone alcune modifiche migliorative.