Intervento sui mutui (Emendamento presentato dal sen. Eufemi)
Seguito della discussione del disegno di legge: (3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (Relazione orale)
PRESIDENTE.
L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3097. Ricordo che nella seduta pomeridiana del 22 settembre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, intervengo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, per richiamare in particolare l’attenzione dell’Assemblea sulle disposizione dell’articolo 2. Esprimo apprezzamento, onorevole Ventucci, per la tempestività del Governo nel correggere una norma contenuta nel decreto-legge n. 168 del 2004, chiarendone il significato ed evitando così una situazione di incertezza. Con tale articolo si fornisce l’interpretazione autentica del comma 6 dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 168 del 2004 in materia sostitutiva sui mutui immobiliari che aveva ingenerato dubbi e difficoltà applicative. Sembrava che l’incremento di aliquota colpisse non solo i contratti di mutuo stipulati per l’acquisto di abitazioni che non fossero prima casa, ma tutte le forme di finanziamento erogate per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa. Anche se non va sottaciuto che possono emergere pratiche elusive volte ad evitare il pagamento dell’aliquota maggiorata del 2 per cento. Già nel corso dell’esame in Commissione finanze del precedente decreto avevo sollecitato un intervento urgente per definire in modo chiaro il dettato normativo, affermando in modo esplicito che l’aliquota sostitutiva si applica nella misura del 2 per cento ai soli finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze non riferibili ad immobili definiti come “prima casa” dalla vigente normativa in materia di imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).
Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 individuano un regime tributario agevolato per alcune operazioni di credito a medio e lungo termine poste in essere dalle banche. In particolare, risultano agevolate le operazioni di concessione di mutui relativi all’acquisto di abitazioni. Per tali operazioni è dovuta – da parte dagli enti che pongono in essere operazioni di finanziamento a medio e lungo termine (e gli atti relativi) – un’imposta sostitutiva nella misura dello 0,25 per cento in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, nonché delle tasse sulle concessioni governative.
Ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 il regime agevolativo riguarda le operazioni di finanziamento di durata contrattuale superiore a diciotto mesi poste in essere da “aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine”: nella sostanza, tutte le banche, a seguito delle successive riforme dell’ordinamento bancario, hanno fatto venir meno le specializzazioni tra operatori del settore del credito.
Orbene, il medesimo regime di favore (rappresentato dall’imposizione sostitutiva) non trova applicazione con riferimento alle operazioni di mutuo, generalmente finalizzate all’acquisto della prima casa, poste in essere dagli enti previdenziali a favore dei propri dipendenti ed iscritti. Infatti, come più volte confermato dalle interpretazioni ministeriali, il regime tributario dei mutui erogati dagli istituti previdenziali può riassumersi nei seguenti termini: l’attività di concessione dei mutui costituisce un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA che rientra nella previsione esentativa, di cui al citato articolo 10, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; per il principio di alternatività fissato dall’articolo 40 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa (euro 129,11), trattandosi di “atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto (…)”; la garanzia ipotecaria prestata dal mutuatario non è soggetta all’imposta di registro, la quale è invece applicabile, ai sensi dell’articolo 6 della tariffa, parte prima del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 131, quando la garanzia sia prestata da un terzo datore o fideiussore; l’iscrizione ipotecaria è soggetta all’imposta ipotecaria nella misura proporzionale del 2 per cento sull’ammontare del credito garantito (articolo 3 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e articolo 6 della tariffa dello stesso Testo unico); le successive annotazioni per cancellazione di ipoteca sono soggette all’imposta ipotecaria nella misura proporzionale dello 0,50 per cento (articolo 13 della tariffa sopracitata); l’atto di concessione di mutuo in esame, è infine, soggetto all’imposta di bollo nella misura di euro 10,33 per ogni foglio (articolo 1 della tariffa allegato A – parte prima – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), in quanto non rientra tra le prestazioni previdenziali obbligatorie esenti elencate nell’articolo 9 della tabella allegato B annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.
La situazione sopra descritta comporta una penalizzazione per i mutui erogati dagli enti, istituti e casse previdenziali che non appare giustificata sul piano dell’equità e può anche risultare svantaggiosa in relazione al conseguimento dei risultati attesi per le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, portate avanti in questi anni, operazioni che vengono spesso assistite con l’erogazione di finanziamenti agli acquirenti da parte degli enti previdenziali. L’emendamento che ho presentato, dunque, onorevole rappresentante del Governo, interviene ad eliminare la ricordata disparità di trattamento con effetti assai limitati sul piano del gettito (che riguardano sostanzialmente le entrate relative alle imposte ipotecarie) e che possono considerarsi compensati dagli effetti positivi sul piano del più agevole conseguimento dei programmi di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
Ad ogni buon conto, l’emendamento che ho presentato reca una specifica copertura degli oneri finanziari che sconta già il parere favorevole della Commissione bilancio nei limiti finanziari indicati. Sono state quindi abbondantemente fugate le perplessità rappresentate dal presidente Pastore in Commissione affari costituzionali rispetto all’opportunità di estendere le agevolazioni, di cui all’articolo 2 del decreto-legge, alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti previdenziali in considerazione della specificità di un meccanismo quale quello della erogazione di mutui che non appartiene solo al sistema bancario ma anche ad altri soggetti; cosa questa di cui occorre tenere conto facendo prevalere ragioni di equità rispetto ad una proposta di grande valore sociale come è appunto quella di favorire l’accesso alla proprietà della abitazione.
A tale riguardo, posso assicurare che in specifiche risoluzioni dell’Agenzia delle entrate come pure in decisioni delle Commissioni tributarie provinciali – cito quella di Benevento che mi è pervenuta – trovano conforto le nostre argomentazioni deliberando che se la finalità principale degli enti previdenziali è quella della gestione dei trattamenti previdenziali pensionistici e di fine rapporto non meno rilevante è l’attività creditizia di concessione di prestiti e mutui: anche se non viene esercitata la raccolta del risparmio come da parte degli istituti di credito, viene tuttavia esercitata sostanzialmente l’attività di operazioni di credito a medio e lungo termine in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative nei confronti dei propri iscritti. Opinando diversamente sarebbero penalizzati gli iscritti, che usufruirebbero di un mutuo ad un costo maggiore di quello concesso da istituti di credito in quanto oltre al tasso di interesse dovrebbero pagare anche l’importo dell’imposta ipotecaria non potendo usufruire delle agevolazioni fiscali previste.
Con questa proposta emendativa non si agevolano gli interventi speculativi, ma l’accesso alla prima casa quando il mutuo è erogato, non dal sistema bancario, bensì dal fondo di previdenza. E’ un problema di equità che si concretizza nell’aliquota dello 0,25 per cento piuttosto che del 2 per cento sulle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, nonché sulle concessioni governative. Non è cosa di poco conto per le giovani coppie, per i coniugi che si avviano a costruire il proprio futuro e che, in quel particolare momento della vita, hanno oneri notevoli da sostenere. L’altra questione che ho evidenziato attraverso una proposta emendativa è la necessità di correggere l’iniquità che si determina tra i diversi soggetti sul condono fiscale attraverso il comma 44, articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sono stato spinto in questo senso dall’approvazione in Commissione di un emendamento, il 2.7 del relatore Malan, che per altri aspetti supera proprio il problema di soggetti che presentano bilanci non coincidenti con l’anno solare.
Tutti i contribuenti hanno potuto beneficiare del condono per cinque esercizi nell’ipotesi di esercizio 1° gennaio-31 dicembre; i contribuenti con esercizio a cavallo di un anno (ad esempio, 1° luglio-30 giugno e tra questi rientra soprattutto il mondo della cooperazione) hanno potuto beneficiare anziché per quattro esercizi, per soli tre esercizi del provvedimento di condono. Questa ingiustizia è stata riconosciuta dalla stessa Amministrazione finanziaria.
Con la soluzione proposta si consente la definizione anche degli esercizi non coincidenti con l’anno solare i cui termini di presentazione delle relative dichiarazioni siano scaduti successivamente al 31 ottobre 2002 (termine stabilito dalle norme della legge n. 289 del 2002) a condizione tuttavia che le relative dichiarazioni siano state presentate entro il 31 ottobre 2003. In altri termini, rientrano nelle procedure di definizione anche gli esercizi non coincidenti con l’anno solare in corso al 31 dicembre 2001, i cui termini dichiarativi siano scaduti in data successiva al 31 ottobre 2002, nonché quelli in corso al 31 dicembre 2002 la cui dichiarazione sia stata presentata entro il 31 ottobre 2003.
Le proposte di modifica ai commi 47, 48 e 52 sono consequenziali. Ne deriva che le definizioni previste dai commi indicati sono ammesse anche con riguardo ai periodi di imposta non coincidenti con l’anno solare, ossia ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Con la modifica di cui al comma 48 si permette di definire, con riguardo alle imposte di registro ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, gli avvisi di rettifica e liquidazione per i quali alla data del 1° gennaio 2004 non siano ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, ovvero gli inviti al contraddittorio previsti dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997, per i quali alla medesima data non sia ancora intervenuta la definizione. Concludo il mio intervento formulando l’auspicio che il decreto-legge in esame possa essere migliorato attraverso le integrazioni che ho rappresentate, facendo prevalere le evidenti ragioni di equità.
SENATO DELLA REPUBBLICA —————— XIV LEGISLATURA ——————
660a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004 (Pomeridiana)
*EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC esprime voto favorevole sul decreto-legge n. 220 con le integrazioni apportate oggi in Assemblea. Valutiamo positivamente le disposizioni relative al personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, nonché quelle riguardanti gli interventi ulteriori per i soggetti che hanno subito l’alluvione nel 1994 in Piemonte.
In particolare, esprimiamo apprezzamento per la tempestività con la quale il Governo è intervenuto nel correggere con una norma interpretativa le disposizioni fiscali sui mutui immobiliari, evitando in tal modo ogni dubbio e difficoltà applicativa sui contratti di mutuo stipulati per l’acquisto delle abitazioni che non sono prima casa ed evitando distinzioni tra le diverse forme di finanziamento.
Su iniziativa del Gruppo UDC è stata evitata una importante penalizzazione per i mutui erogati da enti, istituti e casse previdenziali, privilegiando i princìpi di equità e le finalità delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Viene dunque eliminata una disparità di trattamento con effetti positivi sui programmi di dismissione. Si favoriscono non interventi speculativi, ma l’accesso alla prima casa con minimi oneri fiscali, senza distinzione tra i soggetti erogatori dei finanziamenti. Inoltre, è stato ripristinato in modo chiaro ed inequivocabile il diritto acquisito per il personale in servizio all’estero di concludere il periodo di insegnamento nel rispetto di quanto fissato nel contratto.
Per tutte queste ragioni esprimiamo il voto favorevole del Gruppo UDC. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Bettamio).