INTERVENTO IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) SUL RIORDINO DELL’ENTE MAURIZIANO DI TORINO

INTERVENTO IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) SUL RIORDINO DELL’ENTE MAURIZIANO DI TORINO

Presidenza del Presidente PASTORE Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno D’Ali’ e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino (Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana, con l’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore EUFEMI (UDC) dichiara che con il provvedimento d’urgenza all’esame si procede a disciplinare l’Ordine Mauriziano con eccessiva leggerezza e approssimazione, ignorando sia il dibattito che si svolse in Assemblea costituente sulla XIV disposizione finale, sia le sentenze in materia della giurisdizione amministrativa: da questi atti emerge una qualificazione dell’Ordine Mauriziano quale ente unitario che svolge compiti inerenti l’assistenza sanitaria, la beneficenza, l’istruzione e il culto, come espressamente previsto dal suo statuto. La tutela che la XIV disposizione assicura all’Ordine Mauriziano deve intendersi, alla luce degli atti richiamati, come volta ad impedire una riduzione dei suoi compiti e delle sue finalità: la formula utilizzata dalla Carta costituzionale richiama infatti a suo avviso in modo sintetico tutti i fini statutariamente attribuiti all’Ordine, precludendo quindi al legislatore ordinario la possibilità di sottrarre i suoi beni dalle finalità cui li destina lo statuto stesso. Esprime la propria contrarietà alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché al prefigurato spostamento del potere nella materia in esame dal Ministero dell’interno al Ministero per i beni culturali, mentre ritiene che le misure previste dall’articolo 3 siano condivisibili. Segnala altresì che nello Statuto dell’Ordine Mauriziano è prevista la presenza della Diocesi di Torino, mentre un’analoga disposizione non è contenuta nel decreto-legge all’esame; perplessità desta inoltre l’assenza di indicazioni in merito all’apporto della Regione Piemonte alla Fondazione Mauriziana, cui partecipa, a fronte del trasferimento di beni da parte dell’Ordine Mauriziano. Ritiene comunque indispensabile accertare le responsabilità di coloro che hanno condotto l’Ordine Mauriziano di Torino a un così ingente debito, tanto più grave in quanto il suo bilancio fino al 1995 era in attivo. Dopo aver segnalato che i vincoli imposti dal Codice dei beni culturali non impediranno probabili speculazioni, osserva come per il risanamento economico dell’Ordine Mauriziano sia preferibile una convenzione con la Regione; esprime ancora una volta la propria forte contrarietà al decreto-legge in esame, che a suo avviso presenta inequivoci profili di violazione della Carta costituzionale.

Ha quindi la parola il sottosegretario D’ALI’ che sottolinea come il Governo, resosi immediatamente conto dello stato di precario equilibrio finanziario dell’Ordine Mauriziano di Torino, ha attivato nel 2002 un’ispezione svolta congiuntamente dal Ministero delle finanze e dal Ministero dell’interno, conclusasi nel giugno 2002 con una relazione dalla quale emerge come l’attuale dissesto finanziario sia imputabile soprattutto alle decisioni degli ultimi anni di gestione, assunte senza ottemperare agli obblighi di informativa e previa autorizzazione dei ministri competenti a vigilare: si riferisce, in particolare, all’aumento indiscriminato delle assunzioni di personale, che ammonta attualmente a circa 2000 unità. Per fare fronte a tale situazione è stato deciso, nel settembre del 2002, il commissariamento dell’Ente. Segnala che la gran parte dei beni immobili di natura agricola sono attualmente affittati, con contratti di scarsa redditività; quanto alle disposizioni di cui all’articolo 1, chiarisce che oggetto del trasferimento all’Ente Ordine Mauriziano sono i soli presidi ospedalieri, ossia le attrezzature e le attività sanitarie svolte, e non anche il bene immobiliare in cui esse si svolgono: l’edificio dell’Umberto I di Torino, in particolare, rientra nel patrimonio immobiliare che viene trasferito alla Fondazione di cui all’articolo 2 ed è escluso dalle procedure di alienazione, essendo più probabilmente destinato ad essere affittato alla Regione, assicurando così un profitto per l’Ordine stesso. Tale disposizione è a suo avviso pienamente coerente con la Costituzione vigente, che attribuisce alle Regioni competenze specifiche in materia sanitaria. L’articolo 2 istituisce la Fondazione Mauriziana, la cui denominazione può essere certamente modificata, e prevede altresì la costituzione di una Fondazione per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella Regione Piemonte, cui viene attribuito il compito di valorizzare non solo i beni dell’Ordine Mauriziano, bensì anche quelli di altri enti, che abbiano le medesime caratteristiche; sottolinea al riguardo che la titolarità dei beni dell’Ordine resterà alla Fondazione Mauriziana, prevedendosi solo il conferimento in uso alla Fondazione di cui al comma 5, nell’intento di sgravare l’Ordine stesso dalla gestione di quei beni, assicurandogli peraltro la partecipazione alla Fondazione stessa. Segnala al senatore Eufemi che le misure recate dall’articolo 3 non possono essere considerate avulse dal contesto in cui sono poste: si tratta infatti di un regime transitorio dei beni, previsto per un periodo limitato al fine di consentire la realizzazione del piano di risanamento. Sull’emendamento 3.1 segnala che l’articolo 3, comma 1, lettera g) ha carattere autorizzatorio, richiedendosi in ogni caso il raggiungimento di una transazione. Quanto al problema della destinazione a fini non agricoli dei beni, ricorda che in merito è competente l’ente locale e che proposte emendative volte a rendere immodificabile la destinazione non possono a suo avviso essere accolte, senza violare le prerogative costituzionalmente tutelate degli enti locali. Si dichiara favorevole all’accoglimento di emendamenti che prevedano un monitoraggio della gestione dei beni in questione. In conclusione il Governo ritiene che il provvedimento in esame rappresenti l’unico strumento idoneo a garantire il mantenimento dell’Ordine Mauriziano di Torino e il perseguimento delle sue finalità in base alle sue effettive risorse finanziarie, che verranno così risanate. Mette infine a disposizione del Presidente della Commissione la relazione sulla situazione debitoria dell’Ente, informando che essa è stata a suo tempo trasmessa alla Corte dei conti e che sono in corso anche dei procedimenti giudiziari.

Il senatore EUFEMI (UDC) ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti forniti non ritenendo però condivisibile la scelta operata con la nomina del Commissario straordinario, e rilevando altresì che la previsione di trasferire i presidi sanitari all’Ente di cui all’articolo 1 e di affittare l’Umberto I alla Regione realizzi un meccanismo astruso e a suo avviso inefficace: appare invece preferibile che sia direttamente l’Ordine Mauriziano a stipulare una convenzione di tale contenuto con la Regione, assicurandosi i corrispondenti proventi e garantendo così la conservazione dell’unitarietà dell’Ordine stesso.

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