Intervento del sen. Eufemi su Disegno di legge n. 3731 – Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell’efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

Intervento del sen. Eufemi su Disegno di legge n. 3731 – Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell’efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

L’articolo 1 del decreto-legge differisce l’efficacia di talune disposizioni previste dalla legge di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari (n. 262 del 2005) in materia di obbligazioni bancarie, di prodotti finanziarie assicurativi nonché di obbligo del prospetto per le sollecitazioni all’investimento: in tal modo,

 il Governo ha inteso tener conto di alcune problematiche di carattere applicativo sollevate da enti destinatari delle disposizioni in parola, e consentire quindi l’adempimento degli obblighi connessi in un lasso temporale maggiore.

         In riferimento all’articolo 8, relativo alla concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari, l’applicazione del  comma 2 è differito a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

         Con il comma 2 dell’articolo 8 della legge sul risparmio la procedura di approvazione all’unanimità del Consiglio di amministrazione della banca per le operazioni in cui i componenti degli organi sociali hanno un conflitto di interessi è stata estesa anche alle obbligazioni intercorrenti con società controllate da soggetti  che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; poiché quindi il numero di soggetti collegati ai componenti degli organi  sociali della banca si è ampliato,  è stato disposto un periodo transitorio al fine di consentire l’identificazione di tutti i soggetti interessati.

         Lo stesso rinvio della decorrenza per l’applicazione delle norme è disposto per l’articolo 11, comma 2, lettere b) e c) e articolo 11, comma 3.

         Nel dettaglio il comma 2, lettera b) estende l’obbligo di prospetto ai prodotti bancari ed assicurativi: è opportuno prevedere un periodo transitorio che consenta sia alle imprese che all’autorità di vigilanza di utilizzare un tempo maggiore per l’applicazione di tale norma; per quanto riguarda la lettera c), che disciplina la circolazione in Italia dei prodotti finanziari emessi all’estero, volta a subordinare l’esenzione di responsabilità degli intermediari nei confronti degli acquirenti non investitori professionali alla consegna di un idoneo documento informativo, valgono le stesse considerazioni di opportunità che rendono necessario un ulteriore rinvio di 60 giorni. Da ultimo, relativamente al  comma 3, che attribuisce, per quanto riguarda i prodotti bancari e assicurativi finanziari, poteri di vigilanza alla CONSOB, il differimento di 60 giorni è necessario al fine di consentire una precisa identificazione dei prodotti assicurativi finanziari da sottoporre alla nuova disciplina.

         Infine è disposto lo stesso differimento per il comma 2 dell’articolo 25, che reca disposizioni in materia di competenza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e fondi pensione.  Anche in questo caso, occorre maggior tempo per individuare i prodotti assicurativi sui quali ISVAP e CONSOB esercitano, d’intesa, le competenze in materia di trasparenza.

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