Intervento in seduta congiunta Commissioni 6a e 10a su schema decreto legislativo di cui all’art. 43 della legge sul risparmio
martedì 17 ottobre – Il senatore EUFEMI (UDC) censura l’assenza del rappresentante del Governo, circostanza che riveste a suo giudizio particolare gravità in quanto espressione di un atteggiamento ispirato a scarsa considerazione per le prerogative degli organi parlamentari.
Con riferimento allo schema di decreto legislativo ritiene opportuno, preliminarmente, un approfondimento in ordine al concetto di coordinamento – richiamato dalla delega di cui all’articolo 43 della legge n. 262 del 2005 – suscettibile di due distinte interpretazioni: secondo un primo indirizzo tale concetto deve intendersi in senso restrittivo, quale mera correzione delle disposizioni legislative previgenti; secondo altro orientamento di tenore più ampio, si fa riferimento ad una più incisiva innovazione normativa, volta ad assicurare coerenza logica e sistematica alla disciplina di settore.
Al riguardo, il Governo, in sede di esercizio della delega, ha accolto una interpretazione sostanziale della nozione di coordinamento, apportando modifiche di ampio respiro alla disciplina sul risparmio con capacità innovativa rispetto ai testi oggetto di intervento. Sottolineata la completezza e l’utilità delle indicazioni emerse nel corso dell’indagine conoscitiva effettuata dalla 6a Commissione in ordine all’attuazione della legge di tutela del risparmio, si sofferma analiticamente sulle modificazioni previste dal decreto di coordinamento relativamente ai rapporti tra il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e le Autorità di vigilanza in ambito finanziario e creditizio.
In generale, osserva come l’Esecutivo si sia servito dello strumento rappresentato dalla delega legislativa per operare una profonda revisione dell’impianto di fondo della legge n. 262, riuscita, peraltro, soltanto in parte. In tal senso, formula un giudizio critico anche sull’abrogazione degli articoli 9, 10 e 14 della normativa sul risparmio, operata con il disegno di legge comunitaria per il 2006; rimarca poi negativamente il mancato esercizio della delega prevista da tali articoli per la disciplina del conflitto di interessi.
Nell’esaminare analiticamente i vari interventi modificativi previsti dallo schema di decreto legislativo n. 26, svolge alcune considerazioni in merito alla composizione del CICR, alla reintroduzione dello scrutinio palese per l’elezione delle cariche sociali e alle disposizioni in materia di concorrenza bancaria, auspicando un’approfondita riflessione. A suo giudizio non appare condivisibile la previsione (operata dal comma 2 dell’articolo 4) di limitare la responsabilità civile delle Autorità di vigilanza nel comparto finanziario, dei loro componenti e dipendenti, nell’esercizio delle funzioni di controllo, alle sole ipotesi di comportamenti dolosi o colposi (c.d. legal protection), pur se tale disposizione è stata introdotta per allinearsi agli standards internazionali richiamati dal FMI.
Dichiara inoltre la propria contrarietà, tanto nel merito quanto con riguardo all’osservanza dei criteri di delega, rispetto alla disposizione – di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) – che prevede l’obbligo, per la Banca d’Italia, di trasmettere al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente: ritiene infatti di gran lunga preferibile la cadenza semestrale attualmente prevista dalla normativa in vigore.
Analoghe criticità l’oratore rileva in relazione al riparto di competenze tra le Autorità di vigilanza in materia di concorrenza bancaria per le operazioni di acquisizione e di concentrazione che riguardano banche, imperniato sulle rispettive procedure della Banca d’Italia, per i profili di sana e prudente gestione, e dell’Autorità Antitrust per la tutela dell’assetto concorrenziale del mercato.
Per altro verso, giudica in contrasto con i criteri direttivi della delega anche le disposizioni contenute nell’articolo 3, in materia di raccolta di deleghe di voto per le assemblee sociali, di abrogazione dello scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali (misura di per sé condivisibile) e di tutela della minoranza nel collegio sindacale.
Passate in rassegna alcune questioni problematiche in materia di incarico alle società di revisione e di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi di investimento e per gli obblighi di comportamento dei soggetti che collocano prodotti finanziari, con specifico rilievo dato alla previdenza complementare, ritiene infine auspicabile la salvaguardia dell’impianto cui è ispirata la riforma sul risparmio, riservandosi di proporre apposite modificazioni allo schema di parere sul decreto di coordinamento in questione.
giovedì 19 ottobre – 6ª (Finanze e tesoro) 10ª (Industria, commercio, turismo)
Il senatore EUFEMI (UDC) sottopone all’attenzione dei relatori una serie di osservazioni per la formulazione del parere, soffermandosi in particolare sul tema della governance societaria, sottolineando l’opportunità di non eliminare la previsione di una quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste per l’elezione del consiglio di amministrazione, in aggiunta ai poteri assegnati alla CONSOB dal provvedimento in esame. Giudica altresì opportuno prevedere che le disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di obblighi di comportamento dei soggetti emittenti trovino applicazione anche per il collocamento dei prodotti di previdenza complementare, fornendo così una maggiore tutela ai destinatari, anche per incrementare la diffusione di tali strumenti. In relazione al regime delle incompatibilità tra la società di revisione e la società che ha conferito l’incarico, rileva come il disposto dell’articolo 3, comma 14, lettera a), volto a chiarire che anche la consulenza legale rientra tra i servizi che non possono essere forniti dal revisore, oltrepassi i limiti della delega stabiliti dall’articolo 43 della legge sul risparmio che fa riferimento al concetto di coordinamento. La modifica proposta sarebbe rispettosa della delega solo ove si ritenesse che essa intende precisare – senza alcuna portata innovativa – che nell’ambito delle attività riconosciute dalla CONSOB incompatibili con lo svolgimento del servizio di revisione contabile, in ottemperanza ai principi di cui all’ottava direttiva n. 84/253/CEE in tema di indipendenza delle società di revisione, rientri anche, tra le altre, l’attività di consulenza legale. L’oratore giudica inoltre illegittimo, oltre che non in linea con le previsioni e le finalità della direttiva comunitaria citata, il ruolo propulsivo affidato all’organo di controllo interno nell’ambito del procedimento di nomina della società di revisione: al riguardo è preferibile ripristinare la modalità di conferimento dell’incarico attualmente prevista, che è centrata sull’approvazione assembleare di una proposta all’uopo formulata dal consiglio di amministrazione, previo parere dell’organo di controllo. Esprime avviso contrario alla scelta di aumentare il limite massimo della durata dell’incarico di revisione, in una con la previsione dei limiti alla sua rinnovabilità, dal momento che tale soluzione non risulta coerente con l’obiettivo, posto a base della legge sul risparmio, di migliorare l’efficacia e l’indipendenza dell’attività di revisione contabile a maggior tutela dei risparmiatori. Sotto altro profilo, in materia di recesso unilaterale dall’incarico da parte del revisore, reputa opportuno consentire alla società di auditing, in casi specifici e conformemente ai criteri stabiliti dalla CONSOB in via regolamentare, di richiedere unilateralmente la cessazione anticipata dell’incarico stesso previa attivazione di una procedura nella quale la CONSOB accerti il venir meno del requisito di indipendenza.