Disposizioni della legge di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari (n. 262 del in materia di obbligazioni bancarie e di prodotti finanziari assicurativi

Disposizioni della legge di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari (n. 262 del in materia di obbligazioni bancarie e di prodotti finanziari assicurativi

EUFEMI, relatore. Signor Presidente, colleghi, l’articolo 1 del decreto-legge differisce l’efficacia di talune disposizioni previste dalla legge di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari (n. 262 del 2005) in materia di obbligazioni bancarie e di prodotti finanziari assicurativi, nonché di obbligo del prospetto per le sollecitazioni all’investimento: in tal modo, il Governo ha inteso tener conto di alcune problematiche di carattere applicativo sollevate da enti destinatari delle disposizioni e consentire quindi, con un termine temporale più congruo, l’adempimento degli obblighi connessi.

In riferimento all’articolo 8, relativo alla concessione di crediti in favore di azionisti e obbligazionisti degli esponenti bancari, l’applicazione del comma 2 è differita a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Con il comma 2 dell’articolo 8 della citata legge sul risparmio, la procedura di approvazione all’unanimità del consiglio di amministrazione della banca per le operazioni in cui i componenti degli organi sociali hanno un conflitto di interessi è stata estesa anche alle obbligazioni intercorrenti con società controllate da soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; poiché, quindi, il numero di soggetti collegati ai componenti degli organi sociali della banca si è ampliato, è stato disposto un periodo transitorio al fine di consentire l’identificazione di tutti i soggetti interessati.

Lo stesso rinvio della decorrenza per l’applicazione delle norme è disposto per l’articolo 11, comma 2, lettere b) e c), e articolo 11, comma 3.

Nel dettaglio, il comma 2, lettera b), estende l’obbligo di prospetto ai prodotti bancari ed assicurativi: è opportuno prevedere un periodo transitorio che consenta sia alle imprese che all’Autorità di vigilanza di utilizzare un tempo maggiore per l’applicazione di tale norma; per quanto riguarda la lettera c), che disciplina la circolazione in Italia dei prodotti finanziari emessi all’estero, volta a subordinare l’esenzione di responsabilità degli intermediari nei confronti degli acquirenti non investitori professionali alla consegna di un idoneo documento informativo, valgono le stesse considerazioni di opportunità che rendono necessario un ulteriore rinvio di sessanta giorni.

Da ultimo, relativamente al comma 3, che attribuisce poteri di vigilanza alla CONSOB per quanto riguarda i prodotti bancari e assicurativi finanziari, il differimento di sessanta giorni è necessario al fine di consentire una precisa identificazione dei prodotti assicurativi finanziari da sottoporre alla nuova disciplina.

Infine, è disposto lo stesso differimento per il comma 2 dell’articolo 25, che reca disposizioni in materia di competenza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e fondi pensione. Anche in questo caso occorre maggior tempo per individuare i prodotti assicurativi sui quali l’autorità ISVAP e la CONSOB esercitano, d’intesa, le competenze in materia di trasparenza.

Signor Presidente, il decreto-legge n. 6 del 2006 tiene dunque conto di esigenze di carattere istituzionale, poiché è interesse di tutti che le fondamentali norme degli articoli 8, 11 e 25, relative ai rapporti tra banca e impresa, agli strumenti finanziari e all’obbligo di prospetto, nonché alle Autorità, siano attuate con rigore e precisione: il Governo, nel presentare questo decreto-legge, ha inteso salvaguardare queste esigenze e questi obiettivi.

Come relatore, mi sono fatto carico di verificare, tuttavia, che il termine di sessanta giorni fosse adeguato alle effettive esigenze di attuazione piena di norme fondamentali, che riguardano sia i singoli operatori che le Authorities: in particolare, la procedura di interfacciamento con i soggetti interessati richiede tempi più lunghi ed adeguati rispetto a quelli previsti.

Di qui muove l’esigenza, di cui mi sono fatto carico, di proposte emendative. Se non vi è accordo su tale termine, se ne proponga un altro e ci si confronti, assumendosi le relative responsabilità verso il sistema.

Altra questione è quella relativa al termine da assegnare alla CONSOB per la definizione dei regolamenti attuativi. Il termine attualmente non c’è, è indefinito: è però necessario fissarlo e quindi occorre intervenire. Stiamo parlando, signor Presidente, di ben 20 atti di normativa secondaria di grande rilevanza, che richiedono approfondimenti adeguati. La proposta è stata fissata in dodici mesi a partire dall’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Anche a questo proposito è bene che il Governo dica se è d’accordo o se vi sono eventuali ragioni ostative, motivandole.

Per queste ragioni, auspico che le riflessioni da me svolte possano essere tenute in considerazione dal Governo

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