Intervento del sen. Eufemi in Commissione Finanze su direttiva comunitaria Basilea 2

Intervento del sen. Eufemi in Commissione Finanze su direttiva comunitaria Basilea 2

(1299) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l’adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all’assistenza a terra negli aeroporti, all’Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana dell’8 febbraio scorso.

A giudizio del senatore EUFEMI (UDC) le norme recate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge si configurano come un sostanziale atto dovuto al fine di introdurre nell’ordinamento italiano le disposizioni necessarie ad attuare le prescrizioni dell’accordo di Basilea 2, a sua volta originato dalla esigenza di individuare criteri e parametri per valutare l’adeguatezza patrimoniale delle banche e quindi scongiurare le crisi bancarie, sulla scorta delle vicende bancarie di vari Paesi nel corso degli anni 90.
Con l’accordo di Basilea 2, prosegue l’oratore, si modifica, migliorandolo, il rapporto tra banche e imprese, attuando il principio di mutua trasparenza sulla regolarità contabile e stabilità patrimoniale.
Dopo aver ricordato che le sofferenze bancarie in Italia sono superiori alla media europea, ricorda come l’adozione del metodo del rating quale criterio per valutare l’adeguatezza patrimoniale aveva in passato suscitato delle obiezioni per i costi addossati sia alle banche che alle singole imprese, soprattutto di piccole dimensioni. In particolare, per le piccole e medie imprese italiane, che presentano un basso tasso di capitalizzazione e fanno ricorso a molteplici fonti di finanziamento bancario a breve.

In tale condizioni, l’accordo di Basilea 2 intende riportare le problematiche della finanza all’interno delle scelte aziendali, nel contesto rinnovato della riforma del diritto societario. Tuttavia, tale accordo va inserito nella problematica più ampia degli strumenti di finanziamento delle imprese: a suo parere, pertanto, rimane ancora da affrontare la questione relativa alla convenienza delle imprese ad emettere obbligazioni, ricorrendo quindi al mercato finanziario. Il trattamento fiscale di tali strumenti finanziari in Italia è ancora troppo oneroso, nonostante il ricorso al capitale di rischio sia uno dei pilastri della finanza di imprese.

Altro punto dolente è rappresentato dalla mancata efficacia delle borse locali e la sostanziale assenza di incentivi per le medie imprese a quotarsi sui mercati finanziari nazionali. Sul fronte bancario viceversa, occorre considerare che la valutazione della adeguatezza patrimoniale consente, a determinate condizioni di analiticità e precisione, di ridurre il rischio e quindi i fattori di costo. Tutto ciò considerato e valutata la problematicità dell’applicazione dell’accordo rispetto ai conti aziendali delle piccole e medie imprese, l’oratore conclude preannunciando che la propria parte politica, con atteggiamento costruttivo, considera sostanzialmente condivisibili le scelte operate, riservandosi di esplicitare tale orientamento nel prosieguo dell’esame del provvedimento.

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