Operazione denominata “easy money” 

Operazione denominata “easy money” 

Alla luce della brillante operazione denominata “easy money” e relativa ai Money Transfert che ha evidenziato un fondato rischio di attività di riciclaggio e terrorismo, un vero e proprio sistema bancario parallelo e alternativo, in grado di contare su una rete capillare di distribuzione tre volte più ampia di quella delle Poste e su cui circolano flussi imponenti di denaro contante che sfuggono ad ogni controllo, possiamo dire avevamo ragione ma non siamo stati ascoltati:

Si riporta l’intervento del sen. Eufemi del 28 febbraio 2007 sulla repressione del  finanziamento del terrorismo internazionale:

Schema di decreto legislativo recante: “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005” (n. 64)

Il senatore EUFEMI (UDC) osserva come nella valutazione del provvedimento si sia registrata una certa divergenza di opinioni, pur se ritiene doveroso esprimere apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla relatrice, volto a valorizzare, nella predisposizione della proposta di parere, le indicazioni emerse durante le audizioni dell’Ufficio italiano dei cambi e della Guardia di finanza. Nel merito, ritiene che il parere avrebbe dovuto mettere a punto in modo più incisivo la questione delle specifiche competenze della Guardia di finanza. Si sofferma poi, in modo analitico, sui profili di copertura finanziaria delle previsioni recate dall’articolo 11. Infatti, l’articolo 14, comma 1, dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 11 si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che mette a disposizione la somma di 250.000 euro per gli anni 2006 e 2007 e di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2008, come limite massimo di spesa. Al riguardo segnala al Governo l’esigenza di chiarire in quale misura agli interventi previsti dall’articolo 11 si possa far fronte con i proventi della gestione senza ricorrere alle risorse all’uopo stanziate dalla legge n. 29 del 2006, anche in considerazione del fatto che l’onere stimato nella relazione tecnica si approssima, per l’anno 2007, all’importo previsto dall’autorizzazione di spesa.

L’oratore sottolinea che le predette risorse sono state iscritte, per l’anno 2007, nel capitolo 2839 del Ministero dell’economia e delle finanze. Da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria Generale dello Stato, in data 26 gennaio 2007, risulta che il relativo fondo reca una disponibilità di competenza pari a 218.753 euro per l’anno 2007. La differenza tra le risorse autorizzate e quelle disponibili è pertanto pari a 31.426 euro. Al riguardo, sottopone al Governo la necessità di quantificare con certezza assoluta le risorse disponibili che possono essere utilizzate per l’attuazione della disposizione in esame.

L’oratore pone altresì in rilievo il tema dei controlli sulle transazioni finanziarie, ritenendo opportuno al riguardo potenziare le funzioni antiriciclaggio attribuite all’Ufficio italiano dei cambi. Più specificamente, ritiene che la proposta di parere predisposta dalla relatrice non tenga adeguatamente conto dell’uso del contante, che rappresenta il principale strumento di attuazione delle operazioni vietate. In generale, rimarca la necessità di controlli più incisivi non solo sulle transazioni economiche e finanziarie, ma anche sulle stesse attività delle cellule terroristiche, citando, a titolo di esempio negativo, l’attentato compiuto a Londra nel 2005.

Esprime quindi l’avviso che le disponibilità finanziarie a favore della Guardia di finanza vengano adeguatamente commisurate agli obiettivi da raggiungere. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta illustrata dal senatore Curto.

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