Interrogazione su avvicendamento viceprefetti

Interrogazione su avvicendamento viceprefetti

(rif. Atto n. 4-00578  – Pubblicato il 27 settembre 2006 Seduta n. 39)

EUFEMI – Al Ministro dell’interno. –

Premesso che: con la direttiva ministeriale, emanata in data 19 giugno 2006, è stata confermata la centralità del ruolo del Prefetto “quale garante della coesione sociale, territoriale ed istituzionale e di rappresentanza generale del governo sul territorio nonché di garanzia istituzionale a tutela dell’ordinamento giuridico”; con tale atto allo scopo di garantire la realizzazione dei numerosi ed impegnativi compiti affidati, anche di recente, ai titolari delle Prefetture – Uffici territoriali del governo, si è inteso prevedere una migliore organizzazione degli uffici dell’ amministrazione dell’interno, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane disponibili; per questo, nel fare fronte alle “carenze di personale prefettizio, tali da non consentire il pieno raggiungimento delle priorità politiche e degli obiettivi strategici definiti” è stata prevista l’assegnazione alle Prefetture – Uffici territoriali del governo dei soli circa settanta neo viceprefetti promossi con decorrenze 1° gennaio 2003, 2004 e 2005,

si chiede di sapere:

per quale motivo si sia fatto ricorso ad un atto di indirizzo politico, strumento mai utilizzato finora in materia di personale, neanche per questioni di maggiore rilevanza; per quale motivo il soddisfacimento e l’esercizio di tale rilevante impegno istituzionale debba essere garantito unicamente dai neo viceprefetti e non anche da tutti gli appartenenti alla categoria, soprattutto da quelli di maggiore e comprovata esperienza professionale che, tuttavia, non hanno mai svolto attività lavorativa in sedi diverse da quella di prima destinazione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale direttiva, indirizzata ad un così ristretto numero di viceprefetti, discrimini unicamente gli stessi e non attui il reale significato di un atto di indirizzo politico;

se non ritenga che in tal modo la direttiva in questione si riduca alla previsione di un estemporaneo ed approssimativo atto di assegnazione che rinnega i principi cui essa è ispirata;

se, sotto il profilo puramente amministrativo, non ritenga che si sarebbe dovuto tenere conto, ai fini delle assegnazioni, anche delle esperienze pregresse e dei relativi percorsi professionali e di carriera dei rispettivi neo viceprefetti; per quale motivo non siano state applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo del 19 maggio 2000, n. 139, recante le disposizioni in materia di rapporto d’impiego della carriera prefettizia, che, all’articolo 13, comma 2, prevede come unica modalità di assegnazione a sedi di servizio per viceprefetti e viceprefetti aggiunti quella della mobilità volontaria (disciplinata dal decreto ministeriale del 3 dicembre 2003 tuttora vigente);

se non ritenga che il combinato disposto del decreto legislativo 139/2000 e del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2003 sia stato ripetutamente disapplicato anche in occasione delle numerose assegnazioni e/o trasferimenti di viceprefetti (non neo promossi), operate di recente in totale assenza di criteri, con ulteriore danno per l’immagine e la legittimità dell’attività amministrativa del Ministero; secondo quale logica poi siano stati dettati, con circolari 12 luglio 2005 e 9 febbraio 2006, criteri per l’individuazione delle sedi da destinare ai neo viceprefetti e successivamente sia stata bandita una procedura di mobilità straordinaria, incentivata economicamente e di durata limitata a due anni, concernente un ristretto numero di sedi;

se non ritenga, in base a quanto esplicitato nei punti precedenti, che possa in futuro verificarsi la grottesca situazione per cui un viceprefetto, trasferito d’ufficio senza nessun incentivo, debba permanere nella sede di nuova assegnazione per un periodo di tempo anche molto superiore a quello degli altri viceprefetti trasferiti, per due anni, a domanda e con incentivo economico; in sintesi,

se non ritenga di dover riesaminare l’intera procedura di assegnazione dei neo viceprefetti, alla luce delle incongruità sopraesposte e dei punti di perplessità evidenziati che danneggiano l’efficienza, l’efficacia, e l’immagine del Ministero nelle sue competenze centrali e territoriali.

Legislatura 15º – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 126 del 15/03/2007

126a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 MARZO 2007 (Pomeridiana) _________________

Presidenza del vice presidente BACCINI

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00148 (già 4-00578) sulle assegnazioni dei viceprefetti. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione. PAJNO, sottosegretario di Stato per l’interno.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la procedura cui fa riferimento l’interrogazione del senatore Eufemi si è conclusa l’8 novembre corrente con la destinazione dei viceprefetti neopromossi alle rispettive nuove sedi di servizio, individuate fra quelle gravemente carenti di dirigenti. Preciso che tali sedi erano state individuate dall’amministrazione già il 12 luglio 2005, ben prima cioè delle operazioni di scrutinio, svoltesi il 25 ottobre e 31 gennaio successivi, ed erano state portate a conoscenza dei funzionari interessati a concorrere alla promozione. I criteri adottati per l’assegnazione mirano ad una più razionale distribuzione delle risorse sul territorio finalizzata ad una migliore funzionalità degli uffici periferici, in modo da corrispondere alle accresciute esigenze operative delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e valorizzare la loro missione quale luogo dì sintesi e di raccordo fra le amministrazioni periferiche dello Stato e fra queste ed il sistema delle autonomie. In questo quadro, con la direttiva del 19 giugno il Ministro, nell’esercizio della propria funzione di direzione politica, ha voluto indicare un criterio generale all’interno delle linee guida cui l’amministrazione dovrà conformarsi per il futuro, ma, lo sottolineo, senza entrare in alcun modo nel merito degli atti concreti di gestione. Si tratta di un indirizzo coerente con lo spirito del decreto legislativo n. 139 del 2000 di riforma della carriera prefettizia che, per sottolineare la proiezione territoriale, già prevede necessariamente per i vincitori di concorso, all’atto dell’immissione in ruolo, l’assegnazione agli uffici decentrati. Segnando una svolta rispetto al passato, esso riguarderà, con la dovuta gradualità, tutti i funzionari prefettizi e le relative future assegnazioni, allo scopo di orientare una nuova politica del personale in grado di guidare ed accompagnare l’azione dell’amministrazione nel processo in atto di trasformazione ed evoluzione delle prefetture. Processo che, come noto, trae origine dal decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, sull’organizzazione di Governo, dal citato decreto di riforma della carriera prefettizia, che ho ricordato prima, nonché dai conseguenti provvedimenti di attuazione e modifica che hanno profondamente inciso sugli assetti e sui modelli organizzativi degli uffici di rappresentanza del Governo sul territorio. Quanto alle norme ed alle procedure specificamente applicate, si precisa che la destinazione dei viceprefetti, al termine del corso di formazione, è avvenuta in applicazione dell’articolo 12 del già richiamato decreto legislativo n. 139 del 2000, che disciplina il conferimento degli incarichi ai funzionari prefettizi. Tale disposizione regola, in via di principio, l’attribuzione degli incarichi di funzione indistintamente a tutti i funzionari prefettizi nell’intero percorso di carriera, da viceprefetto aggiunto a prefetto. Essa, pertanto, non poteva non essere applicata ai viceprefetti, una volta conseguita la qualifica all’esito del corso di formazione. Ciò non toglie, ovviamente, che nei confronti dei neoviceprefetti trovino applicazione anche le norme relative alle procedure di mobilità, così come regolate dal decreto ministeriale del 3 dicembre 2003. Nello scorso mese di agosto alcuni di essi hanno legittimamente ritenuto di avvalersi della procedura di mobilità straordinaria richiamata nell’interrogazione, esperita in applicazione dell’accordo sindacale sottoscritto il 10 luglio 2006. Tale accordo individua le sedi con grave carenza di organico da inserire nella mobilità, stabilendo un vincolo di permanenza di due anni nella nuova sede e la corresponsione ai dirigenti così trasferiti di un’indennità forfetaria pari a mille euro lordi mensili. Alla scadenza del biennio, i predetti funzionari matureranno un diritto di precedenza a rientrare nella sede di provenienza o di preferenza per l’assegnazione ad una sede diversa. Tale procedura si è conclusa nel mese di settembre con l’assegnazione di dodici neo viceprefetti ad altrettante sedi carenti; gli altri neo promossi che non hanno ritenuto di avvalersi delle opportunità della mobilità straordinaria sono stati, invece, chiamati a scegliere, secondo l’ordine di graduatoria, la rispettiva sede d’assegnazione fra quelle gravemente carenti precedentemente individuate. In tal modo, come detto, si è inteso realizzare l’obiettivo, di cui gli stessi funzionari erano già da tempo avvertiti, di una più razionale allocazione delle risorse in funzione di una maggiore funzionalità ed operatività degli uffici periferici. Il tutto nel rispetto delle regole vigenti, nella massima trasparenza e non senza aver adottato, attraverso lo strumento della mobilità straordinaria, un sistema di offerta di garanzie, di incentivi e di compensazioni in grado di contemperare le esigenze dell’amministrazione con quelle del personale interessato. Per completezza d’informazione aggiungo infine che avverso i provvedimenti di assegnazione di cui si è detto è stato proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale in 17 casi.

Le istanze di sospensiva del provvedimento impugnato sono state rigettate in dieci casi ed accolte in tre (due dal TAR della Sicilia e uno dal TAR dell’Emilia-Romagna, quest’ultima decisione già impugnata dall’amministrazione), mentre per gli altri quattro ricorsi promossi avanti al TAR del Lazio la causa è stata avviata direttamente alla decisione di merito, non ancora intervenuta. Alcune delle ordinanze che hanno respinto le istanze di sospensiva sono state impugnate dagli interessati. In un solo caso il Consiglio di Stato ha ordinato la concessione della sospensiva, mentre altri cinque appelli proposti dalla parte privata sono stati respinti, a conferma della correttezza e della legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Pajno per la risposta che ci ha fornito, anche se non posso ritenermi soddisfatto, per le ragioni che esporrò. Intanto, vede, onorevole Sottosegretario, l’interrogazione era del settembre scorso: abbiamo dovuto attendere oltre sei – quasi sette – mesi per avere una risposta che, semmai, presenta anche il pregio di qualche elemento ulteriore di informativa. Naturalmente, però, vi sono questioni che meritano di essere in parte richiamate, perché la mobilità è un principio certamente giusto, legislativamente sancito dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che va incentivato e sviluppato. Il criterio legislativo, però, va rispettato nella sua interezza e nella sua sostanza, perché la mobilità per prefetti e viceprefetti – avendo lei richiamato l’articolo 12 del suddetto decreto legislativo – deve tener conto anche dell’ex articolo 13, comma 2, dello stesso testo, che poi è disciplinato dal decreto ministeriale 3 dicembre 2003, tuttora vigente, e deve rispondere al criterio della volontarietà. Si è registrata, invece, in questo senso, una disapplicazione estremamente grave di tale principio. Il trasferimento per i 65 neoviceprefetti del periodo 2003-2005 si è verificato d’ufficio, senza alcun incentivo economico, a totale discapito proprio della volontarietà – questo principio che richiamavo – e senza alcuna indicazione circa un eventuale ipotetico rientro o relativamente alle sue modalità. In particolare, tale procedura ha penalizzato 25 viceprefetti ubicati a Roma, mentre al Viminale vi erano posti liberi, sostanzialmente congelati. Non è sufficiente rifugiarsi nell’ultima finanziaria, che, se vogliamo – perché di questo poi si tratta – ha decurtato un certo numero di dirigenti centrali e generali, anche perché la mobilità, quale principio generale, deve, evidentemente e uniformemente, coinvolgere tutte le categorie che rientrano nella normativa generale, indistintamente ed in modo equo. D’altra parte, rispetto a questo procedimento autoritativo, sono successivamente intervenute le circolari del 12 luglio 2005 e del 9 febbraio 2006, bandite con una procedura straordinaria, incentivate economicamente e di durata limitata. Sono palesi, dunque, la difformità dei criteri adottati che si registra, l’estemporaneità delle decisioni assunte e la contrarietà delle stesse nei confronti della normativa in vigore. A febbraio, non so se si è tenuto questo consiglio d’amministrazione: lei, signor Sottosegretario, non ce ne ha dato notizia; comunque, avrebbe dovuto essere convocato e riunirsi un Consiglio di amministrazione per realizzare altre promozioni di viceprefetti. La domanda è quali criteri si adotteranno, rispetto alle indicazioni che lei ha fornito in modo molto vago, vista la contraddittorietà delle precedenti decisioni: tutto ciò, invece, risulta estremamente attuale. Questa linea dovrebbe determinare i connotati fondamentali rispetto al prefetto, quale figura di garanzia, e trovare una linea univoca nell’aderenza ai princìpi legislativi per le decisioni future: dobbiamo favorire questa tale fase, ripartendo proprio dal vulnus. Lei ha richiamato, in precedenza, un’attenzione particolare rispetto agli incentivi: ma lì si determina una discriminazione tra coloro che non li hanno ricevuti e coloro ai quali, invece, saranno concessi. Dobbiamo fornire, allora, assicurazioni chiare, effettive e congrue rispetto alle modalità di rientro.

Signor Presidente, le chiedo scusa se ruberò qualche altro minuto per concludere questo ragionamento: lei, signor Sottosegretario. D’altra parte, lei poco fa, signor Sottosegretario, ha richiamato il problema di un contenzioso che c’è, che si registra. Evidentemente questi dipendenti pubblici si sentono, per così dire, feriti rispetto ai criteri che sono stati adottati. Voglio aggiungere che in gennaio vi è stato anche un incontro tra il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell’economia e i sindacati per affrontare il problema della riorganizzazione del trasferimento di funzioni a livelli istituzionali. È facile osservare che nel caso che abbiamo richiamato la mobilità è stata attuata senza accordo con i sindacati, senza quella concertazione che avrebbe dovuto essere richiesta, senza incentivi e per sedi anche lontanissime. Inoltre, quindi, il beneficio previsto dalla legge n. 100 del 1987, peraltro insufficiente a coprire le spese reali di alloggio, secondo le indicazioni delle sedi e secondo quanto promesso dall’amministrazione, potrebbe non essere corrisposto affatto o solo con mesi di ritardo. Credo, quindi, signor Sottosegretario, che vi siano moltissime incongruenze anche nella risposta che ci è stata fornita. Ritengo che siano state compiute violazioni rispetto proprio alle normative che ho richiamato. Mi auguro che si tenga conto dello stato di disagio che ha colpito questi sessantacinque viceprefetti e che quanto detto possa essere tenuto in considerazione per venire incontro alle loro reali esigenze. Per queste ragioni, mi ritengo insoddisfatto, auspicando che per via amministrativa queste mie indicazioni possano essere recepite.

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