I voli acrobatici di Anna Finocchiaro

I voli acrobatici di Anna Finocchiaro

I voli acrobatici di Anna Finocchiaro sulla riforma costituzionale

Non vi è dubbio che la Sen. Anna Finocchiaro abbia avuto un ruolo rilevante nella elaborazione e nella gestione in Assemblea della riforma, pur privata del ruolo di relatrice in conseguenza della scelta della maggioranza di forzare i tempi di approvazione.

Oggi ha provveduto ad illustrare sapientemente il suo emendamento che disciplinava la futura elezione dei consiglieri senatori. E in ragione dei problemi che sono emersi tra articolo 2 e articolo 39 relativamente alle norme transitorie ha voluto giustificare la fase attuale che necessita di un periodo transitorio, paragonandola alla Costituente. Ci è sembrato un volo acrobatico per una serie di ragioni.

Lo ha fatto con queste parole:

“Vi è anche da dire, però, che molte obiezioni sollevate in quest’Aula trovano piena soddisfazione nella disciplina transitoria dettata dalla legge.

Vorrei fare solo altre due notazioni. Talvolta camminiamo pensando un po’ al mito di ciò che è stato alle nostre spalle. Facciamo bene, perché questo non può essere altro che uno stimolo a fare meglio. Vorrei però ricordare ai colleghi che il passaggio da un sistema all’altro è sempre costoso e faticoso. Rileggevo proprio ieri la III disposizione transitoria della Costituzione della Repubblica italiana, di cui vi cito soltanto la prima parte del primo comma, che è molto lungo: «Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori». Tra questi requisiti ne vorrei rileggere uno, che a me pare significativo: «che… hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato». Cosa voglio dire? Anche di fronte all’epos rappresentato dal nostro ricordo della Costituzione e della sua approvazione, non possiamo dimenticare la fatica e quella che oggi, se leggessimo senza nulla sapere, ci potrebbe sembrare una contraddizione: il primo Senato fu un Senato di nominati, che erano centosei. (Commenti del senatore Candiani). Certo, noi non siamo Terracini, non siamo Calamandrei, non siamo Mortati, non siamo Ruini, non siamo Togliatti, non siamo De Gasperi: su questo non c’è dubbio alcuno e non dobbiamo continuare a darne prova. (Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo M5S).”

La senatrice Finocchiaro ha fatto una citazione parziale, molto parziale, perchè le disposizioni transitorie all’articolo 139 della Costituzione erano XVIII, perchè quelle al punto III comprendevano 8 commi. Per la prima composizione del Senato erano nominati senatori con DPR i deputati de’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

Sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di assemblee legislative;

Hanno fatto parte del disciolto Senato;

Hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;

Sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 dicembre 1926;

Hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale fascista per la difesa dello Stato;

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

Questa è la norma completa che ha ben altro significato perche voleva recuperare altissime personalitá, così come i deputati aventiniani e comunisti vittime del regime fascista dopo la legge Acerbo.

Di seguito viene citata la ricostruzione di quella seduta del 1926. …

il deputato Augusto Turati aveva presentato la famigerata mozione, il cui testo recitava: «La Camera, considerato che i deputati sotto nominati nel giugno del 1924, pretestando una questione morale nei confronti del Capo del Governo e di questa Assemblea fecero atto esplicito e pubblico di secessione; considerato che tali deputati continuarono a svolgere, da allora ad oggi, usando delle prerogative e delle immunità parlamentari, opera di eccitamento contro i poteri dello Stato; ritenendo che essi siano venuti meno alla prescrizione precisa dell’articolo 49 dello Statuto: quella di esercitare la funzione di deputati col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria; dichiara tali deputati decaduti dal mandato parlamentare». La mozione si concludeva con l’elenco sia degli aventinisti che dei comunisti (per un totale di 123 nomi)19 ed era firmata da Augusto Turati, Farinacci, Starace, Renato Ricci, Vaccari, Limongelli, Leone, Ceci, Pierazzi, Chiostri ed Aldi-Mai20. …

Il primo emendamento a firma Giovanni Leone fu sottoscritto da ben 218 deputati e votato a scrutinio segreto, dunque in piena libertá.

Nobile presentò l’emendamento relativo ai condannati del tribunale speciale.

La norma relativa ai deputati decaduti nel 1926 fu proposta da Giannini.

La questione di fondo è che quella era una Assemblea Costituente, il senato di oggi non può essere considerato tale perchè usa lo strumento del 138 per la revisione del titolo II

La norma transitoria attuale non può essere un alibi per aggirare il principio elettivo del futuro Senato e il significato della disposizione all’articolo 2 approvata oggi.

La riforma Boschi non può essere paragonata alla Costituzione del 1948.

Altea situazione, altri personaggi, altro momento storico.

Evitiamo voli pindarici, please.

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