(2742-B) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee
Legge comunitaria 2004, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)
Si apre la discussione generale.
Interviene il senatore EUFEMI (UDC) il quale esprime anzitutto, anche a nome della propria parte politica, un giudizio sostanzialmente positivo del provvedimento nel suo complesso, che presenta l’indubbio merito di apprestare una prima risposta in termini legislativi all’esigenza emersa tra i soggetti operanti sui mercati finanziari di recuperare fiducia nel sistema di gestione degli stessi. Auspica pertanto una sollecita approvazione del disegno di legge, il quale riveste notevole importanza, anche perché anticipa talune disposizioni già contenute nel provvedimento di riforma del settore del risparmio in corso di esame presso la Camera dei deputati. Per quanto concerne specificamente i profili di competenza della Commissione, condivide le misure recate dall’articolo 9 suscettibili di restituire fiducia ai risparmiatori, quali le garanzie di indipendenza degli esponenti di emittenti quotati, l’inasprimento dell’apparato sanzionatorio – soprattutto per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, che reputa maggiormente efficaci e di celere irrogazione -, l’incremento dei poteri e delle risorse attribuite alla Consob, nonché le maggiori informazioni da tale ultima autorità accessibili e la cooperazione della stessa con la Guardia di finanza. Giudica analogamente di segno positivo la scelta di procedere direttamente all’emanazione della normativa di rango primario rispetto al ricorso allo strumento della delega legislativa. Rileva tuttavia come la disposizione contenuta nel novellato articolo 114 del TUF, comma 8, nell’equiparare le società di rating ai soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni su strumenti finanziari, risulti estremamente criticabile, poiché essa ingenera il rischio che in futuro i soggetti che richiedono la valutazione del merito di credito non trasmettano più le informazioni riservate che sono attualmente comunicate alle agenzie di rating, ovvero che tali informazioni non vengano utilizzate per elaborare il giudizio, e ciò in contrasto con l’esigenza di correttezza della formulazione dei giudizi stessi. Fa inoltre osservare che le società di rating presentano caratteristiche diverse rispetto agli analisti finanziari e che la disposizione in commento non trova riscontro in nessuno degli altri Paesi aderenti all’Unione Europea, con il pericolo di un’asimmetria normativa. Invita pertanto il relatore e il Rappresentante del Governo ad approfondire detta tematica e a correggere la citata disposizione, eventualmente anche mediante l’inserimento di una norma correttiva nel prossimo disegno di legge comunitaria. Per quanto concerne infine l’articolo 28 del disegno di legge, manifesta la propria condivisione per una norma che si pone in linea con gli orientamenti emersi in sede comunitaria.