Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002

(700)  Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

 (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2002

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002. (699)

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (Rapporti alla 5(superscript: a) Commissione. Esame congiunto e rinvio) 

Sullo stato di previsione dell’entrata e sul disegno di legge finanziaria per le parti di competenza riferisce il senatore EUFEMI, il quale rileva che lo stato di previsione dell’entrata, per il 2002, è predisposto secondo la nuova impostazione delineata dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. In relazione alla nuova struttura del bilancio di cui alla citata legge, le entrate dello Stato si articolano in Unità previsionali di base, che sono definite in modo che a ciascuna di esse corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa cui è affidata la relativa gestione. 

Come si afferma nella nota preliminare al disegno di legge relativa alla Tabella 1, per quanto concerne le entrate tributarie, le Unità previsionali di base sono ulteriormente distinte a seconda che il gettito derivi dalla gestione ordinaria dei tributi ovvero dall’attività di accertamento e di controllo degli uffici finanziari. Il predetto Stato di previsione individua 34 centri di responsabilità amministrativa per un totale di 141 Unità previsionali di base, ripartite in 32 Unità previsionali di base “entrate tributarie” (Titolo I), 100 Unità previsionali di base “entrate extratributarie” (Titolo II), 7 Unità previsionali di base “Alienazione ed ammortamento beni patrimoniali e riscossione crediti” (Titolo III) e 2 Unità previsionali di base “Accensione di prestiti” (Titolo IV). Prima di procedere al confronto fra previsioni iniziali per il 2002 e i dati assestati 2001, egli ricorda che tutte le tabelle di analisi sono al netto dei rimborsi IVA (14.719 milioni di euro per il 2002 e 12.343 milioni di euro per il 2001) e delle regolazioni contabili connesse al recupero corrisposto dai concessionari ai sensi dell’articolo 24, comma 37, della legge n. 449 del 1997 (3.099 milioni di euro per il 2001 e per il 2002), e dei versamenti da destinare al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (4.263 milioni di euro per il 2001, mentre per il 2002 non è indicato alcun importo, essendo il capitolo considerato “per memoria”). Per quanto concerne il riferimento all’articolo 24, comma 37, della legge n. 449 del 1997, si tratta della norma in materia di regolazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero dell’acconto corrisposto dai concessionari ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. Il citato articolo ha posto a carico dei concessionari della riscossione l’obbligo di effettuare, entro il 15 dicembre di ogni anno, un versamento di acconto, nella misura del 20 per cento, commisurato sulle somme riscosse nell’anno precedente in base alle disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 138, della legge n. 662 del 1996. Per quanto concerne la tematica dei concessionari della riscossione, egli sottopone all’attenzione del rappresentante del Governo la circostanza che, in base alla legislazione vigente, dal gennaio 2002 non dovrebbe più operare la cosiddetta clausola di salvaguardia che ha consentito finora ai concessionari della riscossione di poter contare su un monte ricavi pari a quanto percepito nei due anni precedenti. Ciò sia per assicurare la effettiva entrata in funzione della riforma sia per ristorare i concessionari della sottrazione, avvenuta dal 1° gennaio 1999, della riscossione, in via esclusiva, dei versamenti unitari. 

Va però registrato, ad oltre due anni di distanza dall’entrata in vigore, che la riforma non è ancora operante per i forti ritardi accumulati nella fase di emanazione dei decreti ministeriali e nella messa a punto delle procedure informatiche da parte delle Agenzie delle entrate. Inoltre il sistema degli aggi previsti per la sola attività di riscossione coattiva non è assolutamente sufficiente a coprire i costi del sistema. Egli sollecita pertanto il Governo a tener conto di tale situazione, anche attraverso una proroga per il 2002 del meccanismo di salvaguardia. Ritornando al merito della manovra di bilancio, egli rileva inoltre che le previsioni relative alle entrate tributarie non tengono conto degli effetti del disegno di legge “Primi interventi per il rilancio dell’economia” (A.S. n. 373), del decreto-legge n. 350 del 2001 concernente “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro” e del decreto-legge n. 351 del 2001, recante “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”. 

Alla luce di tali considerazioni, le entrate finali previste per il 2002, al netto dei suindicati elementi, risultano pari a 358.181 milioni di euro, così ripartiti: 335.353 milioni di euro per entrate tributarie, 21.762 milioni di euro per entrate extra-tributarie e 1.066 milioni di euro per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti. Rispetto alle previsioni assestate 2001 si registra un incremento netto di 9.674 milioni di euro derivante da un aumento delle entrate tributarie pari a 11.732 milioni di euro e da una riduzione delle altre entrate per complessivi 2.058 milioni di euro. In particolare, le variazioni complessive relative alle entrate tributarie sono costituite da aumenti derivanti dall’attività ordinaria di gestione per un importo pari a 11.443 milioni di euro, e da aumenti derivanti dall’attività di accertamento e controllo, per 289 milioni di euro. 

Per quanto concerne i residui, nella relazione al disegno di legge di bilancio viene segnalato che la valutazione della loro consistenza presunta si fonda su considerazioni diverse per il comparto tributario e quello non tributario, in relazione alla differente natura dei residui provenienti da precedenti esercizi e alle circostanze che ne possono determinare lo smaltimento o l’accrescimento. In particolare, tra i residui tributari la consistenza delle somme rimaste da riscuotere risulta più bassa rispetto all’andamento crescente che ha caratterizzato gli anni precedenti, in relazione anche al fatto che da parte dei singoli uffici finanziari è stata avviata una procedura di autovalutazione in merito al grado di probabilità di riscossione delle singole iscrizioni a ruolo. Per quanto riguarda invece l’analisi dei titoli e delle Unità previsionali di base delle entrate, il relatore specifica che le variazioni delle entrate tributarie possono ricondursi essenzialmente a tre ordini di fattori, e precisamente a variazioni concernenti i ruoli (+233 milioni di euro), a variazioni connesse con l’evoluzione tendenziale del gettito (+12.109 milioni di euro) e a variazioni connesse a fattori legislativi (in particolare: legge finanziaria 2001). Il tasso di variazione delle entrate tributarie, risultante dal confronto fra le previsioni 2002 e l’assestamento 2001, è pari al 3,6 per cento. Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio e sul reddito, in termini di competenza, le previsioni della categoria in esame ammontano nel complesso a 183.410 milioni di euro, con un incremento di 7.416 milioni di euro ascrivibile essenzialmente al positivo andamento del gettito (+9.881 milioni di euro) compensato da effetti negativi connessi a fattori legislativi (-2.465 milioni di euro). Più specificamente, in riferimento alle principali Unità previsionali, si osserva che il gettito previsto dell’IRPEF ammonta a 129.705 milioni di euro (di cui 126.843 milioni di euro derivanti dall’attività ordinaria di gestione). Le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati evidenziano un gettito complessivo di 88.902 milioni di euro, con un aumento del 5,8 per cento rispetto al 2001. Per le ritenute sui compensi di lavoro autonomo si stima una crescita del 4,6 per cento assicurando un gettito di 13.253 milioni di euro. I versamenti per autoliquidazione presentano una riduzione di 1.182 milioni di euro, pari a circa il 4,6 per cento. Per quanto riguarda l’imposta sul reddito delle persone giuridiche le entrate per il 2002 sono stimate in 38.327 milioni di euro (di cui 36.025 milioni di euro derivanti dall’attività ordinaria di gestione), con una crescita di 3.441 milioni di euro. Tale aumento deriva da una positiva evoluzione del gettito (+2.491 milioni di euro) e da fattori legislativi (+950 milioni di euro). Per ciò che concerne le imposte sostitutive, la previsione si attesta a 13.120 milioni di euro derivanti interamente dall’attività ordinaria di gestione. Nell’ambito di tale unità assume particolare rilievo, sotto il profilo del gettito, l’imposta sui capital gains (3.112 milioni di euro) e l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale. Il gettito, per il 2002, di tale ultima imposta è stimato in 8.931 milioni di euro, con un aumento pari a 404 milioni di euro. 

Appare significativo l’incremento registrato dalle ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende e istituti di credito. In merito alle tasse imposte sugli affari, assume rilievo il gettito previsto per le Unità previsionali di base “IVA su scambi interni e intracomunitari” e “IVA su importazioni”, pari a 88.383 milioni di euro (di cui 85.185 milioni di euro derivanti dalla attività ordinaria di gestione). Rispetto alla previsione assestata 2001, si propone una variazione complessiva di 2.715 milioni di euro. Il relatore prosegue l’illustrazione dando conto dei dati riferiti alla Unità previsionale di base “Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali, etc.”, per la quale è previsto un gettito pari a 21.595 milioni di euro. In tale Unità previsionale di base è preminente il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, per la quale si indica una previsione di 20.757 milioni di euro, contro i 19.737 per il 2001. Con riferimento all’unità previsionale “Imposte sui generi di monopolio”, è previsto un gettito pari a 8.122 milioni di euro per il 2002. In relazione a ciò, assume particolare rilievo l’imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dall’attività ordinaria di gestione, per la quale è indicata una previsione pari a 8.115 milioni di euro. 

Con riferimento all’Unità previsionale ” Lotto, lotterie ed altre attività di gioco”, è previsto un gettito pari a 9.422 milioni di euro, si registra un decremento di 355 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2001: la posta più significativa è rappresentata dal lotto, con proventi pari a 6.832 milioni di euro. Il relatore passa poi ad illustrare le appostazioni di bilancio riferite alle entrate extra-tributarie e alle entrate derivanti da alienazione e ammortamento di cespiti patrimoniali, ricordando che le caratteristiche particolari delle entrate extratributarie (andamento sostanzialmente anaelastico, oppure legato a fenomeni contingenti non predeterminabili), in molti casi, non consentono il ricorso a criteri di valutazione analoghi a quelli adottati per le entrate tributarie. 

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie viene prospettata, per il 2002, una previsione complessiva di 21.762 milioni di euro, con una diminuzione, rispetto a quella assestata per il 2001, di 703 milioni di euro, pari al 3,1 per cento. Tra le partite più significative egli segnala quelle concernenti le politiche fiscali (dazi e prelievi doganali 1.684 milioni di euro) e tesoro, nella quale la partita più rilevante è quella della retrocessione per gli interessi per la Banca d’Italia (1.549 milioni di euro). Le entrate derivanti da alienazione e ammortamento di cespiti patrimoniali, registrano un introito di 1.066 milioni di euro, a fronte di una previsione assestata per il 2001 di 2.421 milioni di euro. Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge finanziaria per il 2002 egli sottolinea in premessa che la manovra di bilancio complessiva consente di conseguire per il prossimo esercizio contemporaneamente gli obiettivi della stabilità (attraverso il rispetto dei parametri previsti nel patto di stabilità) della crescita (attraverso la detassazione degli utili reinvestiti, i provvedimenti a favore dell’emersione dell’economia sommersa, la riforma del diritto societario e la privatizzazione del patrimonio pubblico) e quello dell’equità (attraverso misure a sostegno delle fasce economicamente più deboli e delle famiglie più numerose). In un’ottica di rafforzamento della politica di rigore per ridurre lo scostamento tra fabbisogno e indebitamento, l’aggiustamento previsto con la manovra correttiva consente di intervenire sugli andamenti tendenziali determinando un significativo miglioramento delle grandezze di bilancio e dei saldi finanziari. In sintesi, con la manovra predisposta dal disegno di legge n. 699 le entrate fiscali scendono dal 45,4 al 45,1 per cento del 

Prodotto interno lordo, la pressione fiscale si riduce dal 42,2 al 41,9 per cento raggiungendo il valore minimo dell’ultimo decennio. Le entrate complessive salgono dal 46,1 al 46,4 per cento per effetto di una migliore gestione del patrimonio pubblico. Passando a descrivere analiticamente i contenuti del disegno di legge n. 699, egli fa presente che l’articolo 2 fissa un criterio unitario per l’individuazione dell’entità della detrazione per figli a carico spettante ai fini dell’IRPEF. In luogo delle differenziate previsioni contenute nell’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, infatti, l’ammontare della detrazione viene fissato in lire 1.000.000 per ciascun figlio. Unica condizione prevista è data dal livello dei redditi complessivi del soggetto interessato, nel senso che tali novità si applicano ai titolari di redditi complessivi di ammontare non superiore a 70 milioni di lire. Oltre questa soglia reddituale, invece, restano ferme le previsioni contenute nell’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi sopra citato. 

Da tale assetto deriva che, in sintesi, per soggetti in possesso di redditi complessivi eccedenti la soglia citata (e cioè 70 milioni di lire) non si registra alcuna decurtazione dell’ammontare delle detrazioni già godute per figli a carico, tornando applicabile il meccanismo vigente delineato nell’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi. Mentre per i contribuenti con redditi non superiori alla soglia indicata, tutte le detrazioni variamente riferite alla esistenza di figli a carico, se di importo inferiore a lire 1.000.000, vengono elevate fino a tale somma. Come precisa la relazione governativa, è evidente, peraltro, che ove risultino applicabili detrazioni di importo superiore, restano confermate, come risulta chiaro dalla stessa formulazione espressa dell’articolo 2, comma 1 che, non a caso, prevede l’elevazione delle detrazioni in oggetto. Le misure illustrate, con l’accentuazione dello sgravio fiscale per la famiglie con figli a carico, pur nel limite dei 70 milioni, ripropone la questione della tassazione del reddito familiare e, in ultima ipotesi, quella della famiglia come soggetto di imposta. Al di là della valutazione certamente positiva delle misure proposte dal Governo, egli sottolinea la opportunità di rendere più equitativo l’aumento delle detrazioni di imposta: occorre individuare da un lato lo strumento per rendere il più graduale possibile il passaggio attraverso la soglia dei 70 milioni di lire, e dall’altro, appare opportuno elevare lo sgravio fiscale, man mano che aumenta il numero dei figli, nello spirito della misura voluta dal Governo. 

Pertanto sottopone all’attenzione del rappresentante del Governo la opportunità di valutare una modifica al testo del disegno di legge, eventualmente elevando il limite di reddito, per scaglioni definiti al crescere del numero dei figli. Nel comma 3 dello stesso articolo 2 si prevede poi la sospensione per il solo anno 2002 del processo di variazione delle aliquote, segnato dalla manovra finanziaria per lo scorso anno. L’intento è quello di evitare interventi di attenuazione della pressione fiscale operanti in modo indiscriminato sul meccanismo progressivo degli scaglioni previsti dall’articolo 11 Testo unico delle imposte sui redditi, ma di concentrare l’efficacia sociale delle misure individuando una fattispecie di oggettiva e qualificata diffusione (l’esistenza di figli a carico) e un limite di reddito in grado di potenziarne gli effetti rispetto ai soggetti con minori disponibilità (non superiori a lire 70 milioni). Le disposizioni contenute negli articoli 3-5 prevedono misure dirette a favorire il riallineamento dei valori dei beni. In particolare, viene riproposta la rivalutazione già prevista dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 per i beni di impresa e le partecipazioni. La disposizione di cui all’articolo 3 consente la rivalutazione dei cespiti di impresa di cui alla legge n. 342 del 2000 anche con riferimento ai beni e alle partecipazioni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000. L’ambito soggettivo, quello oggettivo e le modalità di applicazione della norma sono sostanzialmente le stesse disciplinate dalla legge n. 342 del 2000. Un secondo intervento riguarda l’ulteriore ampliamento della possibilità di riallineamento dei valori anche per fattispecie escluse dalla rivalutazione prevista dalla legge n. 342 del 2000. 

Si tratta, in particolare, del riallineamento del valore di acquisto di partecipazioni non negoziale nei mercati regolamentati (articolo 4). Parallelamente, l’articolo 5 introduce la possibilità di affrancare l’eventuale plusvalenza dei terreni edificabili posseduti alla data del primo gennaio 2002 con il pagamento di un imposta sostitutiva pari al 4 per cento del terreno, come risulta stimato da un’apposita perizia redatta e giurata, entro il 30 settembre 2002, da ingegneri, architetti e geometri iscritti ai rispettivi albi. Tale disposizione consente, in caso di successiva vendita del terreno, di ottenere un risparmio di imposta, atteso che l’eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà determinata dal valore del corrispettivo diminuito del valore periziato incrementato del costo sostenuto per la perizia in luogo del costo o del valore del terreno. Con l’articolo 6 la residua applicazione dell’INVIM viene ridotta di un anno, prevedendo che la stessa non trovi più applicazione già con riferimento ai presupposti di imposta (trasferimenti e decorso del decennio) avvenuti dopo il 1 gennaio 2002. Il comma 1 dell’articolo 7 proroga fino al 30 giugno 2002 ? fermi restando i criteri per fruire del beneficio – l’agevolazione fiscale consistente nella detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il comma 2 introduce un analogo beneficio a favore dei soggetti che acquistano unità immobiliari che sono state oggetto dei predetti interventi, ad opera di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedono alla esecuzione dei medesimi interventi di recupero del patrimonio abitativo su interi fabbricati e alla successiva alienazione dell’immobile, anche quanto alle singole unità immobiliari eventualmente componenti il fabbricato, entro il 30 giugno 2002. In tal caso, tuttavia, la detrazione spetta sull’ammontare massimo del 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita, e, comunque, su un importo non superiore a lire 150.000.000. Il comma 3 differisce al 30 giugno 2002 il termine per l’applicazione dell’aliquota ridotta nella misura del 10 per cento dell’IVA, per le prestazioni indicate dall’articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Si tratta delle prestazioni di assistenza domiciliare effettuate nei confronti di particolari categorie di soggetti e delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio. A tale proposito il relatore ritiene opportuna la valutazione di sostenere ulteriormente, attraverso la leva fiscale, gli enti e le associazioni che operano nel settore del no-profit attraverso misure di sostegno fiscale più robuste. Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2002 il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2001 che stabilisce l’indetraibilità dell’IVA per le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 

Le modifiche apportate con l’articolo 8 mirano alla soppressione dell’imposta comunale sulla pubblicità, riferita alle insegne di esercizio. Tali modifiche rispondono innanzitutto all’esigenza di snellire gli adempimenti burocratici posti a carico delle imprese, soprattutto le più piccole, ma appare francamente tardiva, tenuto conto che ormai le insegne sono sparite anche in conseguenza dell’applicazione del balzello che oggi viene eliminato. Il relatore conclude svolgendo alcune osservazioni concernenti aspetti particolari della manovra complessiva del bilancio per il 2002. Un aspetto di particolare rilevanza della manovra complessiva di bilancio è rappresentato dal decreto-legge n. 351 in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni d’investimento immobiliare. Il provvedimento mira a valorizzare il patrimonio pubblico e demaniale e migliorarne la gestione, ridurre l’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, diffondere la proprietà immobiliare. Sino ad oggi, infatti le vendite del patrimonio immobiliare sono state spesso annunciate ma non sono mai decollate. Il prospetto di copertura della legge finanziaria indica una previsione di entrata di 17 milioni di euro per il triennio 2002-2004. La relazione al disegno di legge insiste opportunamente sul valore strategico di tale impostazione al di là della previsione di gettito: si tratta da un lato di sfruttare con maggiore efficienza l’enorme patrimonio pubblico immobiliare e dall’altro di raccogliere anche in tale campo i frutti per un arretramento dello Stato dalla sfera dell’economia. Per quanto riguarda l’analisi del gettito appare prudenziale la stima del Governo, anche se il meccanismo innovativo delle cessioni del patrimonio immobiliare fa ritenere facilmente raggiungibili gli obbiettivi posti. Un discorso particolare merita la problematica inerente la determinazione precisa e corretta delle previsioni di entrata, anche alla luce dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti in sede di giudizio di parificazione del bilancio per il 2000, rispetto alla quantificazione dello scostamento in positivo delle entrate effettive rispetto a quelle previste. 

Esiste infatti un problema di controllo dei dati e di trattamento delle informazioni che chiama in causa direttamente la scelta di utilizzare un soggetto sostanzialmente estraneo alla sfera pubblica per l’espletamento di una funzione eminentemente pubblica.

 Il rapporto previsto dalla legge tra la SOGEI e il Ministero dell’economia, infatti, regolato da una Convenzione, mentre assicura all’Esecutivo un margine di controllo su dati e informazioni di grande delicatezza, ha sostanzialmente escluso finora il Parlamento dalla disponibilità di dati con un riflesso su attività che ineriscono direttamente alla funzione di controllo contabile e di collaborazione con il Governo nell’indicare strategie e indirizzi di carattere fiscale. Infine il relatore richiama l’attenzione del rappresentante del Governo sulla necessità di correlare la politica fiscale a sostegno delle famiglie con un’attenzione sulla politica tariffaria degli enti erogatori dei servizi pubblici, facendo presente che la determinazione delle tariffe non è estranea all’organizzazione della produzione e della distribuzione dei servizi stessi: per tale motivo, richiama l’esigenza che la completa privatizzazione dell’Eni e dell’Enel si risolva in un effettivo beneficio per i cittadini, soprattutto per quanto riguarda i costi e le tariffe dei servizi erogati.

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