Intervento in Commissione 5 e 6 (5 – Programmazione economica, bilancio; 6- Finanze e tesoro) RIUNITE
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Contento
IN SEDE REFERENTE
(1626) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)
Riferisce sugli aspetti di competenza della Commissione finanze e tesoro il senatore EUFEMI, il quale osserva preliminarmente che le disposizioni recate dal provvedimento rivestono fondamentale importanza in ordine ad una pluralità di obiettivi, primi fra tutti il contenimento dell’andamento della spesa sanitaria, in particolare farmaceutica, e il sostegno delle attività economiche.
Per tale secondo aspetto, il decreto-legge prevede la razionalizzazione delle misure agevolative relative al credito d’imposta per le aree svantaggiate e per il settore agricolo, le misure a favore del settore auto – mediante l’incentivazione dell’acquisto di autovetture nuove o usate purché dotate di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive comunitarie – e la proroga di benefici in materia di accise.
Vanno inoltre sottolineati gli obiettivi di maggiore efficienza e efficacia della gestione pubblica – perseguiti attraverso l’unificazione delle competenze in materia di giochi e scommesse, la trasformazione dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) in società per azioni e il riassetto del CONI – nonché quelli di garanzia delle entrate erariali, realizzate con misure di razionalizzazione concernenti l’attività dei concessionari della riscossione.
Per quanto riguarda l’articolo 1, esso reca una pluralità di disposizioni, concernenti, tra l’altro, la proroga di alcune agevolazioni fiscali sull’utilizzo di determinati prodotti petroliferi, il termine per la maturazione dei crediti contributivi INPS suscettibili di cessione ai fini delle operazioni di cartolarizzazione e il termine per l’emanazione delle disposizioni in materia di rinegoziazione per i mutui di miglioramento agrario e fondiario.
Ed ancora, esso reca disposizioni relative alle procedure di finanziamento, da parte dello Stato, dei progetti finalizzati a garantire l’uso della lingua minoritaria presso gli uffici pubblici.
Una rilevante modifica è stata introdotta dalla Camera dei deputati con l’inserimento del comma 4-bis, che estende al secondo semestre 2002 l’applicazione della riduzione dell’aliquota di accisa per il gasolio impiegato da determinate categorie di esercenti l’attività di trasporto merci e persone, introdotta dal decreto-legge n. 265 del 2000, e successivamente prorogata con vari provvedimenti sino al 30 giugno 2002. Inoltre, con l’inserimento del comma 5-bis, la Camera è intervenuta anche in ordine ai termini previsti per l’apertura delle sale Bingo, disponendo l’ulteriore proroga del termine (fissato con la legge n. 448 del 2001) a dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per gli interessati che alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001 avevano dato inizio alle operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo. Il comma 7-bis, anch’esso introdotto dalla Camera, interviene, poi, sulla disciplina dei termini di pagamento dei tributi e dei contributi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, (Sicilia orientale). Infine, il comma 7-ter, provvede a differire al 30 giugno 2003 il termine del 31 dicembre 2002 previsto dall’articolo 35, comma 8, della legge n. 448 del 2001, per la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi che gestiscono servizi di rilevanza industriale in società di capitali.
L’articolo 2 contiene una serie di agevolazioni fiscali – molto attesa – intese ad incentivare l’acquisto di autovetture nuove o usate purché dotate di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive comunitarie. In particolare, si prevede l’esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione, dalla tassa automobilistica e dall’imposta di bollo, per gli acquisti di autoveicoli con potenza massima di 85 Kw effettuati dall’8 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002 e dietro la consegna al venditore di un autoveicolo non conforme alla normativa comunitaria sull’inquinamento. L’articolo 3 reca disposizioni concernenti l’attività del servizio di riscossione tributi nonché la remunerazione spettante alle società concessionarie che svolgono la predetta attività. In particolare, si stabilisce la possibilità per il concessionario di chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore per conto dell’Agenzia delle entrate; si prevede, inoltre, una disciplina transitoria, per gli anni 2002 e 2003, concernente la remunerazione spettante alle società concessionarie e ai commissari governativi del servizio della riscossione per i ruoli emessi da uffici statali, e la fissazione degli obiettivi minimi, in termini di maggiore riscossione rispetto a quella conseguita nell’anno 2001, che i concessionari dovranno raggiungere negli anni 2002 e 2003. Il decreto prevede poi l’obbligo dei concessionari e dei commissari governativi di anticipare, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti per l’anno 2002.
L’oratore sottolinea che le disposizioni in esame hanno suscitato forte preoccupazione circa il futuro del servizio di riscossione dei tributi, pur in considerazione dell’esigenza di assicurare il rispetto degli obiettivi fissati dal Governo per una maggiore efficienza operativa del sistema. In particolare, egli osserva che le norme in commento non sembrano recepire le intese di massima raggiunte con le associazioni di categoria.
Esprime quindi la preoccupazione che nel biennio 2002-2003 l’equilibrio economico-finanziario delle aziende operanti del settore sia messo a repentaglio per l’insufficienza dell’ammontare globale dell’indennità di presidio nonché per la previsione di forti penalizzazioni in termini percentuali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
Sottolinea pertanto il rischio che tale condizione di squilibrio possa avere pesanti riflessi sulle aziende e, indirettamente, sui livelli occupazionali delle stesse. L’articolo 3 prevede inoltre la possibilità per l’Agenzia delle entrate di procedere ad una transazione dei tributi iscritti a ruolo di esclusiva spettanza dello Stato. Su tale materia è intervenuta una rilevante modifica da parte della Camera, che ha previsto che la transazione possa avvenire solo all’inizio dell’esecuzione coattiva e senza limiti di importo (originariamente fissato a 1.500.000 euro) e, sempre in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto rispetto alla attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l’insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali. L’articolo 4 detta disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi. In particolare, si prevede che l’Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato sia la concessionaria del C.O.N.I. in merito alle attività di gestione di determinate scommesse e concorsi. Va rilevato che gli originari commi 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge in esame sono stati interamente sostituiti dalla Camera. In particolare, il comma 2 dell’articolo 4, nella nuova formulazione introdotta dalla Camera, fissa nella misura dell’8 per cento del costo al pubblico per colonna, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip.
Dopo aver dato conto della normativa vigente in materia, (da ultimo l’articolo 12 del decreto-legge n. 452 del 2001) l’oratore sottolinea come la disposizione in esame risponda anche a sollecitazioni emerse nell’ambito dell’indagine conoscitiva condotta dalla Commissione finanze e tesoro sul settore dei giochi e delle scommesse. Il comma 3-bis, introdotto dalla Camera, interviene in materia di utilizzo degli esperti del Secit. In particolare, viene disposto che l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del ministero dell’Economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti Secit a essi assegnati. In riferimento all’articolo 5, il relatore fa presente che esso individua alcune modalità per il controllo dei flussi di spesa relativi ai crediti d’imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, si introduce una procedura diretta specificamente a contenere la fruizione delle diverse agevolazioni in forma di credito d’imposta entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Le disposizioni prevedono che con decreto interdirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, venga comunicato l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. La Camera ha precisato che nei confronti dell’interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale non si applichino interessi e sanzioni, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.
Il relatore fa presente, inoltre, che la Camera dei deputati ha disposto la soppressione dell’articolo 6 del decreto-legge, recanti una serie di disposizioni relative a diversi aspetti della disciplina tributaria e civilistica delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, dando inoltre conto dell’orientamento del Governo di predisporre una specifica iniziativa legislativa concernente tale materia. In merito all’articolo 8, l’oratore fa presente che esso prevede un generale riassetto del CONI, attraverso la creazione di una società per azioni, denominata “CONI Servizi Spa”, a totale partecipazione pubblica, chiamata a supportarne l’insieme delle attività: si tratta di una misura di notevole rilievo al fine di assicurare l’equilibrio finanziario dell’Ente.
Sottolinea infine come la scelta di non intervenire nella delicata materia dei videogiochi appaia condivisibile, in ragione della delicatezza del settore. Conclude dichiarandosi consapevole della ristrettezza dei tempi a disposizione per l’esame del disegno di legge, i cui contenuti avrebbero meritato un maggiore approfondimento.