Schema di regolamento organizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (n. 279)

Schema di regolamento organizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (n. 279)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO Schema di regolamento recante organizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (n. 279) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore EUFEMI (UDC), il quale dà conto preliminarmente delle fonti normative sulla base delle quali è stato adottato lo schema di regolamento, qualificato come regolamento di delegificazione, rilevando come su di esso il Consiglio di Stato si è espresso in due riprese, adottando un parere definitivo nel luglio scorso. Il provvedimento in commento interviene su materia riconducibile alla disciplina dell’ordinamento e alla organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, la quale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g)della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In merito alla formulazione del testo, con riferimento all’articolo 4, comma 1, che demanda alla direzione per i giochi il compito di proporre al direttore generale dell’Amministrazione dei monopoli l”affidamento delle attività gestionali dei giochi ad uno o più operatori, segnala che il Consiglio di Stato ha evidenziato l’opportunità di individuare in modo più puntuale le attività affidabili agli operatori, anche al fine di consentire una più adeguata comparazione tra i compiti dell’Amministrazione e le risorse umane a disposizione. 

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, fa presente che esso reca una nuova disciplina organizzativa dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione alle competenze statali in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, di recente assegnata alla medesima Amministrazione. Dopo aver dato analiticamente conto del contenuto degli articoli il relatore osserva che l’Amministrazione dei monopoli ha subito negli ultimi anni radicali trasformazioni a seguito del venire meno della principale funzione per cui tale organismo era stato costituito e cioè la produzione, la distribuzione e la vendita dei prodotti da fumo. Con la privatizzazione di tale attività, oggi gestita da imprenditori stranieri, la British American Tobacco, si è reso necessario utilizzare diversamente le risorse umane ed organizzative dei Monopoli in altre attività di monopolio gestite direttamente dallo Stato ovvero tramite concessionari. Si tratta del settore dei giochi e delle scommesse, prima gestito anche con il concorso di altri Enti pubblici (Coni e Unire). 

Una prima considerazione riguarda l’avere mantenuto in capo all’Amministrazione dei monopoli le competenze fiscali in materia di accertamento e riscossione delle accise che gravano sui prodotti da fumo; sarebbe stato più razionale trasferire all’Agenzia delle Dogane tali funzioni. Alle Dogane compete peraltro la tassazione di altri prodotti sottoposti ad accisa (prodotti petroliferi e prodotti alcolici sia all’interno che all’importazione). 

L’oratore ritiene che tale decisione trovi in qualche modo motivazione nell’esigenza di mantenere un collegamento diretto con la rete di venditori finali dei tabacchi, da sempre collaudata garanzia per la tutela degli interessi erariali, che sono anche concessionari per la raccolta di giochi e scommesse. Dopo aver ricordato che la legge n. 383 del 2001 e la legge n. 178 del 2002 hanno attribuito tutte le funzioni statali in ordine al settore dei giochi e delle scommesse all’Amministrazione dei monopoli, in vista di una razionalizzazione strutturale di tale ente, il relatore osserva criticamente che l’articolo 2 dello schema in commento prevede tre diversi organismi (il Comitato generale per i giochi, la Commissione per la trasparenza dei giochi e la Consulta tecnica nazionale dei giochi) le cui funzioni non appaiono rispondere a criteri di razionalità ed efficienza, se si pone mente al fatto che amministrazioni ben più articolate non presentano tali organismi. 

Non volendo considerare quale obiettivo della riorganizzazione la mera gratificazione della burocrazia interessata, sarebbe quanto meno necessario specificare la gratuità della partecipazione anche per i due primi organismi citati così come previsto per la Consulta. Paventa il rischio, inoltre, che tali organi collegiali possano interferire sulle strutture dell’Amministrazione cui è affidata la definizione degli obiettivi programmati e la gestione diretta. In merito alle disfunzioni della gestione dei giochi e delle scommesse, il relatore sottolinea negativamente il fenomeno del “cannibalismo”, rilevando come alcuni giochi, come il Superenalotto, abbiano penalizzato il Coni, riducendo fortemente il gettito dei giochi e delle scommesse collegate alle attività sportive. Ragion per cui è auspicabile la presenza di rappresentanti del CONI nell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, proprio perché siano più attentamente valutate le esigenze dell’Ente preposto alle attività sportive. Riepiloga quindi le proposte che potranno essere inserite nel parere da sottoporre alla Commissione, ritenendo opportuno preservare il ruolo del Comitato giochi, che peraltro ha una più lunga tradizione all’interno dell’Amministrazione dei monopoli, sopprimendo invece gli altri due organismi. Un’ulteriore osservazione riguarda, in adesione alle considerazioni svolte dalle organizzazioni sindacali, l’esigenza di aumentare gli organici, in maniera ben più consistente rispetto a quanto proposto dal Governo. 

Sembrano del tutto condivisibili, infine, alcune considerazioni espresse dal Consiglio di Stato in ordine ai conflitti di competenza che potrebbero determinarsi per i compiti assegnati alla direzione per le strategie rispetto agli atti di indirizzo espressi dal Comitato giochi.

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