Interrogazioni presentate dal senatore Eufemi che saranno discusse nei prossimi giorni in Commissione Finanze.

Interrogazioni presentate dal senatore Eufemi che saranno discusse nei prossimi giorni in Commissione Finanze.

3-01159, del senatore Eufemi, sull’interpretazione data ad una sentenza della Corte costituzionale;

3-01164, del senatore Eufemi, sugli enti abilitati al rilascio di garanzie bancarie e assicurative;

(3-01159) EUFEMI – Al Ministro dell’economia e delle finanze – Premesso che: l’ordinanza della Corte costituzionale n. 377, pubblicata il 14 novembre 2007, ha stabilito la nullità delle cartelle esattoriali prive del nominativo del responsabile del procedimento, richiamando in modo particolare la legge 213/2000, nota come Statuto del contribuente; l’Assessore al bilancio del Comune di Roma, Marco Causi, ha affermato che “una mera irregolarità non può far decadere il procedimento di riscossione”; tale presa di posizione appare come il tentativo di ignorare una precisa pronunzia del Giudice delle leggi, preferendo preoccuparsi più del problema delle entrate di bilancio che non di principi inderogabili dell’ordinamento, si chiede di conoscere quali iniziative di propria specifica competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere su una questione che investe migliaia di cittadini evitando che interpretazioni “disinvolte” aprano la strada a nuovi contenziosi rispetto a cartelle già pagate e in corso di pagamento su base di titoli illegittimi, dettate unicamente dal tentativo di non prendere atto del valore e del significato di una sentenza della Corte costituzionale.

(3-01164) EUFEMI – Al Ministro dell’economia e delle finanze – Premesso che: al comma 124 della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) le parole “iscritti negli elenchi previsti dagli art. 106 e 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, decreto legislativo 385/93” devono intendersi nel senso che i soggetti abilitati devono possedere entrambe le iscrizioni; ai commi 125-126-127 e 144 della suddetta legge, l’inserimento dei consorzi di garanzia collettiva fidi, iscritti negli articoli 106 e 107 dello stesso testo unico citato, decreto legislativo 385/1993, quali enti abilitati al rilascio delle garanzie de quo causa non poche anomalie interpretative già verificate da parte di responsabili degli uffici ministeriali sia centrali che periferici; in precedenza, gli articoli di legge modificati prevedevano il rilascio delle garanzie solo “bancarie e assicurative”, mentre nelle norme novellate trovano oggi inserimento solo i consorzi di garanzia collettiva fidi iscritti negli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, escludendo di fatto le altre società finanziarie iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107, si chiede di sapere: quali siano le ragioni dell’interpretazione non unanimemente estensiva anche alle altre società finanziarie iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 relativamente all’abilitazione al rilascio delle garanzie di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, allorquando lo Stato è chiamato a rimborsare i crediti Iva (quindi ad effettuare delle erogazioni di denaro pubblico in favore dei contribuenti), con la penalizzazione delle suddette società quando è lo stesso Stato a richiedere garanzie da contribuenti che, su espressa loro richiesta, hanno accettato di pagare i loro debiti in forma rateizzata; quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per eliminare ogni dubbio interpretativo che tale norma potrebbe generare.

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