Intervento in 1ª Commissione permanente Affari Costituzionali – Servizi pubblici locali: Sen. Maurizio Eufemi: “Per il diritto europeo la giusta definizione è servizi di interesse generale a rilevanza economica”

Intervento in 1ª Commissione permanente Affari Costituzionali – Servizi pubblici locali: Sen. Maurizio Eufemi: “Per il diritto europeo la giusta definizione è servizi di interesse generale a rilevanza economica”

Presidenza del Presidente BIANCO

Intervengono i ministri per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais, e il sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Beatrice Magnolfi.

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali, rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta dell’11 dicembre 2007 Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Si procede all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 9 gennaio.

Il senatore EUFEMI (UDC) illustra il subemendamento 1.2000/31. Sottolinea l’incoerenza dell’emendamento proposto dal Governo rispetto al diritto europeo, che non contempla il concetto di servizi pubblici, ma quello di servizi di interesse generale a rilevanza economica, diverso e di più ampia portata.

La proposta del Governo corregge l’erroneo riferimento contenuto nel testo originario del disegno di legge all’affidamento diretto, inteso come quello a favore di società miste; infatti, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiarito che gli affidamenti diretti sono legittimi solo se a favore di società il cui capitale sia interamente di proprietà pubblica. Inoltre, appare incomprensibile, a suo avviso, il motivo per cui è espressamente vietata la rinnovazione dell’affidamento a favore delle società di partenariato pubblico-privato che abbiano già gestito quel servizio pubblico sulla base della precedente gara di affidamento: vi sarebbe l’errata convinzione che altrimenti sarebbe possibile un rinnovo automatico in affidamento della gestione, senza necessità di nuove procedure di gara.

Non solo tale interpretazione è errata, ma l’emendamento del Governo condurrebbe all’effetto paradossale di impedire in ogni caso a una società di partenariato pubblico-privato che abbia gestito positivamente il servizio pubblico locale di partecipare a successive gare. Si sofferma, quindi, sul comma 4, penultimo alinea, dell’emendamento 1.2000, in base al quale si considerano affidamenti diretti anche quelli disposti in favore di società miste in difformità dalle prescrizioni di cui al comma 1, lettera b): tale precisazione, collocata al termine di un comma nel quale si specifica che i titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, può avere solo il significato che nonostante si tratti di una società di partenariato pubblico-privato vi sarebbe un affidamento diretto. Infine, commenta il comma 9 dell’emendamento del Governo, che prevede la proroga di tutti gli affidamenti diretti fino alla scadenza contrattuale o di legge.

 Il richiamo della data del 1° gennaio 2011 sembra preludere all’inopportuna proroga del termine, fissato dal Governo precedente in pieno e vincolante accordo con la Commissione europea al 31 dicembre del 2006, anche per evitare una preannunciata procedura di infrazione contro l’Italia.

Conclude, osservando che l’emendamento del Governo contraddice accordi precisi conclusi con la Commissione europea e introduce una norma sicuramente incostituzionale per violazione dell’articolo 117, primo comma della Costituzione, essendo in contrasto con il diritto europeo, segnatamente con la disciplina di tutela della concorrenza.

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