Intervento in Commissione Finanze e Tesoro (6a) sulla riforma delle Banche popolari

Intervento in Commissione Finanze e Tesoro (6a) sulla riforma delle Banche popolari

Presidenza del Presidente BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Tononi.

IN SEDE REFERENTE (393) COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (1206) BENVENUTO. – Modifiche all’ articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1215) GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1221) EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1250) CANTONI. – Modifiche all’ articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1307) CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Il senatore EUFEMI (UDC) evidenzia la necessità di non intervenire sul modello normativo delle banche popolari, sottolineandone le positive caratteristiche di efficienza, efficacia e flessibilità, le quali assicurano, a suo giudizio, una maggiore redditività indipendentemente da fattori dimensionali o geografici e dalla eventuale quotazione. Per altro verso, la flessibilità è presidiata dalla pluralità delle figure di socio: cliente, finanziatore, amministratore e dipendente. Sotto il profilo della disciplina normativa, osserva che la previsione di due sistemi di amministrazione garantisce la concorrenza tra soggetti che adottano lo stesso modello, nonché, a maggior ragione, tra modelli che rappresentano il cardine della normativa di riferimento. Peraltro, a suo avviso, emerge l’assenza di una incompatibilità tra modello cooperativo e quotazione nei mercati regolamentati. Il modello della società cooperativa, egli prosegue, è di per sé, anche compatibile con le diverse possibili caratteristiche dimensionali.

Ritiene quindi essenziale che eventuali proposte di intervento sulla disciplina regolatoria delle banche popolari muovano dal presupposto di non alterarne le connotazioni essenziali, che storicamente ne hanno determinato il successo: in tale ottica, giudica condivisibili soltanto interventi legislativi diretti ad accrescerne la flessibilità, così da consentire all’autonomia statutaria l’adattamento alle esigenze specifiche, connesse anche con la presenza nella compagine sociale di soci aventi particolari caratteristiche (ad esempio, gli investitori istituzionali).

Nella prospettiva di fedeltà al modello, a giudizio dell’oratore, la particolare rilevanza del voto capitario, del limite al possesso azionario e del principio di gradimento ne suggeriscono il pieno mantenimento. In relazione all’esigenza di confermare la regola del voto capitario, richiama l’archiviazione della procedura di infrazione, avviata dalla Commissione dell’Unione europea in relazione ad un presunto contrasto tra la normativa nazionale in tema di banche popolari e il diritto comunitario, e fa quindi presente che, nell’opinione ormai consolidata a livello europeo, detto principio non rappresenta un ostacolo alla piena “democrazia azionaria” e alla contendibilità del controllo delle imprese. In proposito, ricorda che, secondo posizioni dottrinali recentemente espresse anche a livello internazionale, l’opposto sistema del voto per azione non è assolutamente da riguardarsi come una maggiore garanzia di apertura ed efficienza del mercato dei capitali (come dimostra anche la recente esperienza dell’ordinamento federale degli Stati Uniti, nel quale è stato eliminato l’obbligo per le società di utilizzare il voto per azione).

Pertanto, l’oratore ritiene che le osservazioni testé formulate dimostrino la validità del modello costituito dalle banche popolari nonché l’adeguatezza del loro impianto normativo. Conclusivamente, illustra i criteri che a suo giudizio appaiono essenziali al fine di garantire l’efficienza della disciplina regolatoria di settore: l’innalzamento, per tutti i soggetti, del limite del possesso azionario all’uno per cento del capitale sociale, salva la previsione statutaria di limiti più contenuti, in vista della necessità di tutelare le diversità che discendono dalla dimensione e dall’ampiezza della compagine sociale, nonché dal rapporto con il territorio della banca; la deroga al limite citato fino al 3 per cento del capitale per gli OICR e i fondi pensione, da disciplinarsi in via statutaria; la possibilità di estendere, statutariamente, tale deroga anche alle assicurazioni esercenti il ramo vita e alle fondazioni bancarie; infine, la conferma del principio introdotto dalla riforma del diritto societario, che, all’articolo 2539 del codice civile, stabilisce per tutte le cooperative la limitazione a dieci delle deleghe conferibili, nella prospettiva, da lui ritenuta condivisibile, di evitare possibili elusioni della regola del voto capitario. Tali limiti alla partecipazione azionaria appaiono utili, al fine di evitare eccessivi ostacoli alla presenza degli investitori istituzionali, in ossequio al principio della libera circolazione dei capitali oltre che nella prospettiva di prevenire effetti strutturalmente negativi sull’andamento delle quotazioni.

L’oratore svolge poi alcune considerazioni sulla presenza delle banche cooperative in Europa, riferendosi sia alle popolari sia a quelle di credito cooperativo: tali istituti sono presenti in numero di 4.500, con oltre 60 milioni di soci, 140 milioni di clienti e 60.000 sportelli, e con una raccolta di oltre 2.000 miliardi di euro. Sottolineato che esse contribuiscono allo sviluppo delle aree servite, erogando servizi finanziari agli operatori economici presenti sul territorio, ne riassume le caratteristiche essenziali in termini di efficienza degli assetti organizzativi e di remunerazione degli investimenti effettuati. Infatti, ricorda che le principali agenzie di rating assegnano alle banche a struttura cooperativa un elevato giudizio per quel che concerne la patrimonializzazione e la gestione operativa. Si sofferma, in conclusione, sulla funzione delle banche popolari nel sistema economico italiano, sottolineandone la vocazione localistica e la fedeltà ai principi ispiratori, che le rendono assimilabili ad istituzioni con compiti di rilevanza pubblica. Il perseguimento di prevalenti scopi mutualistici incentiva infatti lo sviluppo del territorio e la crescita delle comunità di riferimento, secondo un modello incentrato sulla costruzione di rapporti stretti e duraturi con le piccole e medie imprese e le famiglie, in modo da favorire il progressivo allargamento della base sociale nonché la diversificazione dei servizi erogati.

Manifesta quindi la disponibilità a convergere su soluzioni per le quali si registri un’ampia convergenza in seno alla Commissione, pur nel rispetto dei capisaldi irrinunciabili appena illustrati.

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