Commissioni 1° e 6° riunite – (1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (Seguito dell’esame e rinvio)

 Commissioni 1° e 6° riunite – (1329) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (Seguito dell’esame e rinvio)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Grandi.

Il senatore EUFEMI (UDC) condivide le preoccupazioni del senatore Pastore richiamando l’esigenza di una maggiore attenzione del Governo sulle modalità con le quali lo Stato italiano provvede a conformarsi agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione europea. Infatti, l’oratore ritiene che, in via di principio, le disposizioni di adempimento agli obblighi comunitari debbano essere valutate in sede di esame del disegno di legge comunitaria, costituendo quest’ultimo uno strumento volto a potenziare le prerogative delle Camere nelle fasi di formazione della legislazione comunitaria. Di conseguenza, giudica particolarmente criticabile la scelta operata dal Governo di collocare tali disposizioni nell’ambito di un decreto-legge, analogamente peraltro a quanto accaduto con le norme di recepimento del cosiddetto accordo di Basilea 2. A suo avviso, tale circostanza integra una sostanziale violazione dell’ordinario assetto delle competenze per materia tra le Commissioni parlamentari e un affievolimento della legge “La Pergola”, atteso che la 14a Commissione non può esaminare in sede referente tali provvedimenti. Peraltro, il decreto-legge, prosegue l’oratore, denota una eccessiva eterogeneità nei suoi contenuti normativi, in modo da comprimere i tempi dell’esame parlamentare su disposizioni che appaiono meritevoli di un vaglio molto più approfondito. In ogni caso, ritiene preliminare all’esame nel merito del provvedimento l’acquisizione dei pareri, rispettivamente, della 14a Commissione sugli aspetti di rilievo comunitario, e della 5a Commissione sui profili di copertura finanziaria. Richiama inoltre alcuni elementi di perplessità emersi durante le audizioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’ANCI, in particolare per quel che riguarda le stime relative al recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, anche in considerazione dell’esclusione dei contributi rientranti nell’ambito di applicabilità della regola de minimis.

Il senatore EUFEMI (UDC) rileva la genericità delle osservazioni contenute nel documento consegnato dal sottosegretario Grandi rispetto alle osservazioni da lui svolte nella precedente seduta, rimanendo sostanzialmente impregiudicata la questione della precisa determinazione degli effetti finanziari delle operazioni di recupero delle somme non versate da parte delle aziende ex municipalizzate.

Nonostante il documento del Sottosegretario quantifichi gli oneri derivante dall’applicazioni di disposizioni dell’articolo 3 e valuti tali oneri coperti dalle entrate derivanti dal recupero degli aiuti concessi dallo Stato, formula una serie di osservazioni, citando analiticamente la nota di lettura del Servizio del bilancio, relative alla circostanza che la relazione tecnica non fornisce una stima né del numero di aziende coinvolte né le tipologie di soggetti che rientrano o meno nella categoria cosiddetta del de minimis. Del resto, anche l’audizione dei rappresentanti dell’ANCI non sembra aver sciolto tale perplessità. Il rischio effettivo, prosegue l’oratore, è quello di sovrastimare le entrate derivanti dall’azione di recupero e, al contempo, di non considerare gli effetti indiretti sulla finanza pubblica poiché, come è a tutti chiaro, il carattere pubblico delle aziende coinvolte chiama in causa direttamente gli enti locali. In generale, ritiene che le disposizioni recate dal decreto-legge pongano il problema di coordinare tali misure con i principi recati dal disegno di legge governativo sui servizi pubblici locali. Nel riepilogare gli obiettivi fondamentali di tale disegno di legge governativo, orientato per lo più a ampliare la concorrenza tra soggetti privati nel settore dei servizi pubblici locali, l’oratore si sofferma criticamente sulle disposizioni concernenti l’attività delle aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto: la legge 23 agosto 2004, n. 239, aveva introdotto il divieto per le grandi aziende operanti in tali settori di esercitare attività nei servizi cosiddetti di “post-contatore” – e cioè installazione e manutenzione degli apparecchi -, allo scopo di tutelare le microimprese e le categorie artigianali che effettuano tale servizio. L’abrogazione di tale disposizione, non solo rischia di conclamare un vantaggio sistematico delle grandi imprese, ma mette in grave difficoltà tutto un comparto produttivo nel quale operano circa 121.000 microaziende e imprese artigiane, anche con eventuali e pesanti riflessi dal punto di vista occupazionale.

Dopo aver ricordato la sostanziale inerzia del Governo rispetto alle prese di posizione dell’Unione europea sul punto, rileva che il richiamo al principio della libera concorrenza, pur legittimo da parte delle autorità comunitarie, non crea un’effettiva liberalizzazione del comparto, ma favorisce sostanzialmente le grandi aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. Infatti, a suo parere, l’indirizzo comunitario sarebbe accettabile solo se in Italia vi fossero effettive condizioni di concorrenza: tutto ciò considerato, la norma abrogata sembra maggiormente rispondente alle esigenze dello specifico comparto. Si riserva, infine, di affrontare altre questioni in sede di esame degli emendamenti auspicando un chiarimento definitivo del Governo sulla portata dell’articolo 1, nonché sulle disposizioni concernenti il diritto di autore.

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