intervento convegno sul federalismo sindacale del 23 gennaio 2002
INTERVENTO Sen. Eufemi
“FEDERALISMO SINDACALE : Cosa cambia nei rapporti di lavoro per le professionalità medio alte?”
Le modifiche costituzionali introdotte con la legge costituzionale 18 – 10- 2001 n. 3 sono di interesse attuale per quanto si riferisce al tema del nostro incontro. In linea generale può affermarsi che l’articolo 117 della Costituzione nel testo novellato ha previsto competenze esclusive dello Stato nelle materie elencate nel secondo comma, mentre altre materie sono state indicate come materie di legislazione concorrente con le Regioni.
Per quanto riguarda in particolare i rapporti di lavoro a mio avviso occorre fare una ripartizione fra rapporti di lavoro di dipendenti pubblici e rapporti di lavoro di dipendenti privati. Vero è che la recente legislazione in materia di rapporti di lavoro di pubblici dipendenti è stata in parte “privatizzata” (decreti legislativi 29/1993 e 65/2001; ma è pur vero che la lettera g del secondo comma dell’articolo 117 riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali.
La successiva lettera p dello stesso articolo 117 riserva sempre alla competenza esclusiva dello Stato le funzioni fondamentali di Comuni , Province e Città metropolitane.
In questo quadro normativo costituzionale è ben difficile pensare ad una competenza delle Regioni in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti di organi ed istituzioni la cui organizzazione è demandata alla competenza esclusiva dello Stato.
Più complesso è il problema della legislazione riguardante le funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane. Infatti mentre le funzioni fondamentali sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato, le Regioni potrebbero legislativamente intervenire nella materia per quanto si riferisce alla organizzazione di tali organi.
Valga per tutti come esempio quello riferito alle funzioni dei Segretari comunali nei Comuni e nelle Province, le cui attribuzioni sono oggi stabilite dalla legislazione nazionale anche se non possiamo considerare il Segretario comunale come organo fondamentale del Comune e delle Provincie: tali organi possono essere soltanto il Consiglio Comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.
Peraltro nella medesima materia si inserisce la potestà regolamentare delle stesse Regioni e quella degli altri Enti Territoriali ( comuni, provincie e città metropolitane).
Dal dibattito sinora svolto nella materia è emersa la volontà dei sindacati nazionali CGIL, CISL, UIL e CISAL di mantenere l’attuale assetto normativo che attribuisce a contratti collettivi nazionali la disciplina dei rapporti di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato. La preoccupazione che traspare è che un’eventuale regionalizzazione delle competenze in materia di contratti di lavoro potrebbero far riemergere vecchi e mai risolti problemi riferiti alle cosiddette “gabbie salariali”. Le preoccupazioni non sono del tutto infondate anche se bisogna tener conto delle diverse esigenze ambientali che spesso impongono diversi trattamenti salariali ed assicurativi e previdenziali. Ma questo è un argomento che ci porterebbe lontano dal tema del nostro incontro che è riferito invece ai più contingenti problemi che attengono all’attuazione normativa delle disposizioni costituzionali recentemente modificate.
In linea generale possiamo affermare che certamente compete allo Stato l’individuazione di principi fondamentali valevoli per tutto il territorio nazionale. Tali principi devono poi trovare concreta attuazione con norme di applicazione che tengano conto degli interessi locali la cui cognizione e valutazione è riservata alle regioni.